COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 33 del 27/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 51/03-cr. Reclamo Ac Pievescola Avverso Squalifica Foscoli Gianni Fino Al 3042005 (C.U. N° 13 Del 3010\2002)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 33 del 27/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
51/03-cr. Reclamo Ac Pievescola Avverso Squalifica Foscoli Gianni Fino Al 3042005
(C.U. N° 13 Del 3010\2002)
Propone rituale reclamo la A.C. Pievescola avverso il provvedimento in oggetto comminati dal G.S. Provinciale di Siena con la seguente motivazione:” Per aver reiteratamente tentato di colpire, dapprima con una spallatae poi, alla notifica del provvedimento di espulsione, con uno schiaffo il D.G.. Inoltre per aver colpito volontariamente il medesimo D.G. con una spallata allo zigomo”.
La società reclamante con lunga ed articolata disamina chiede una riduzione della sanzione impugnata.
Innanzitutto pone l’accento sulla eccessività della sanzione, allegando altre decisioni del giudice sportivo in episodi, a suo dire, analoghi o più gravi, successivamente fornisce una versione propria dei fatti ben diversa da quella riportata dal D.G., ed affermando che il contatto avuto dal giocatore con l’arbitro era assolutamente involontario e dovuto alla concitazione del gesticolare.
La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di accogliere il reclamo.
Per quanto riguarda lo svolgimento dei fatti, le argomentazioni difensive non possono trovare accoglimento a fronte di una puntuale e circostanziata descrizione dei fatti da parte del D.G. che nel supplemento di rapporto conferma quanto ascritto al tesserato.
Confermati i fatti resta da esaminare la sanzione nella sua entità.
Orbene l’episodio è sicuramente grave e il comportamento del calciatore non trova giustificazione alcuna, osserva però questa C.D. come qualora il calciatore avesse effettivamente avuto intenzioni violente ben avrebbe potuto concretizzare i tentativi maldestramente effettuati, ed in ultimo si rileva come l’unico effettivo contatto (spalla-zigomo), sia stato lieve se è vero, come è vero che l’arbitro non ha avuto conseguenze né dolore.
Sotto tali aspetti la sanzione deve essere ridimensionata apparendo più congrua una squalifica di anni uno e mesi 3.
P.Q.M.
La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Foscoli Gianni fino al 3112004, dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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