COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 13 del 10/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES RECLAMO DELL’A.S.C. CAMPI BISENZIO AVVERSO REGOLARITA’ GARA LAURENZIANA/CAMPI BISENZIO DEL 12.9.2002 (2-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 13 del 10/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES RECLAMO DELL'A.S.C. CAMPI BISENZIO AVVERSO REGOLARITA' GARA LAURENZIANA/CAMPI BISENZIO DEL 12.9.2002 (2-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.11 del 26.9.2002; -l'A.S.C. Campi Bisenzio in data 23 settembre 2002, ha preannunciato reclamo avverso la regolarita' della gara Laurenziana-Campi Bisenzio, disputata il 21 settembre 2002. Al preannunzio di reclamo non ha fatto pero' seguito la presentazione, in tempo utile, del gravame con i relativi motivi. Conseguentemente il reclamo in trattazione non puo' sfuggire alla declaratoria di inammissibilita', a norma dell'art.24, comma 6, lettera b) del Nuovo C.G.S., per mancato invio dei motivi nei termini prescritti. La tassa di reclamo va addebitata. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art.24 comma 6 lettera b) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni, il reclamo come innanzi proposto dall'A.S.C. Campi Bisenzio di Campi Bisenzio (Firenze) e dispone addebitarsi la tassa.
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