COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 22 del 12/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 054/03-gl Gara Urbino Taccola / Montale ( 1-1 ) del 2/11/02. Campionato Juniores Regionali, in C.U. n.17 del 7/11/02 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 22 del 12/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 054/03-gl Gara Urbino Taccola / Montale ( 1-1 ) del 2/11/02. Campionato Juniores Regionali, in C.U. n.17 del 7/11/02 C.R.T. La Società Urbino Taccola reclama contro la decisione del G.S. regionale che le infligge l’ammenda di euro 77,00 per “ insufficiente custodia dell’autovettura dell’arbitro che rimaneva danneggiata. Resta a carico della società responsabile il relativo risarcimento “. La reclamante sostiene che l’arbitro avrebbe dichiarato di non necessitare di un parcheggio particolare per la propria autovettura in quanto la stessa sarebbe stata custodita dalla fidanzata dello stesso che lo aveva accompagnato. Pertanto non veniva posto in essere alcun controllo dell’autovettura da parte del dirigente della società ospitante addetto all’arbitro. Solo a fine gara, l’arbitro faceva constatare al dirigente predetto la presenza di un graffio sul lato destro dell’auto. La reclamante pertanto, stante la mancata applicazione della prassi che prevede la custodia dell’auto dell’arbitro da parte della società ospitante ed in mancanza di prova circa il verificarsi dell’evento dannoso, richiede l’annullamento della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, fornisce una versione dei fatti diversa rispetto alla reclamante. Il D.G. sostiene di essersi recato dal dirigente della società ospitante sig.Benvenuti Franco (qualificato nelle note gara come dirigente accompagnatore della società U.Taccola), e di avergli chiesto dove poteva parcheggiare l’auto e solo dopo che il dirigente gli aveva dichiarato la sicurezza anche al di fuori dell’impianto sportivo, lo stesso D.G. decideva di parcheggiare all’esterno dello stesso. L’arbitro sostiene inoltre che il sig.Benvenuti aveva avuto modo di vedere l’auto. A fine gara il D.G. poteva constatare la presenza di graffi che non erano presenti prima della stessa. L’arbitro successivamente provvedeva a sporgere denuncia ai Carabinieri di S.Giovanni alla Vena di Vicopisano (PI). La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. La società ospitante deve fornire all’arbitro tutte le garanzie necessarie per la sua incolumità e quella dei suoi beni. Nel caso di specie il dirigente accompagnatore avrebbe dovuto indicare il luogo per il parcheggio del veicolo dell’arbitro e prenderne in consegna le chiavi, senza disquisire circa la sicurezza dei luoghi esterni all’impianto di gioco. Nel caso in cui l’arbitro avesse rifiutato il ricovero del veicolo, il dirigente avrebbe dovuto farsi rilasciare una dichiarazione scritta dallo stesso che avrebbe manlevato la società dalla responsabilità della custodia dell’auto. Circa la presenza dei graffi dopo la gara, la C.D. rileva come la versione dell’arbitro sia da considerarsi verosimile in quanto lo stesso, con la denuncia fatta all’Autorità, ha posto in essere un atto che, se inveritiero, potrebbe portare a conseguenze penalmente rilevanti per il denunciante. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it