COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 32 del 20/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES RECLAMO DELL’A.C. VALDEMA AVVERSO MANCATA DISPUTA GARA CASTELFIORENTINO/VALDEMA DEL 25.1.2003.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 32 del 20/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES RECLAMO DELL’A.C. VALDEMA AVVERSO MANCATA DISPUTA GARA CASTELFIORENTINO/VALDEMA DEL 25.1.2003. Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 28 del 30.1.2003; -la gara del Campionato Regionale Juniores Castelfiorentino-Valdema, in calendario per il 25 gennaio 2003, non veniva disputata. Prima dell’inizio della gara l’Associazione Calcio Valdema presentava all’Arbitro riserva scritta deducendo l’irritualità della scelta da parte della S.S. Castelfiorentino di disputare la gara sul campo sussidiario anziché sul designato Stadio. L’Arbitro designato quindi, viste le posizioni irremovibili di ambedue le società, non poteva dar inizio all’incontro. Con atto del 27 successivo, l’A.C. Valdema, a scioglimento della riserva in precedenza formulata, inoltra reclamo a questo Giudice Sportivo e ribadite le deduzioni di cui alla riserva scritta, deduce che la società ospitante aveva messo a disposizione un campo diverso da quello a suo tempo indicato – Stadio Comunale viale Roosvelt (Com. Uff. n.7) – senza che si fosse provveduto a darne tempestiva comunicazione agli Organi competenti. Chiede, conseguentemente, l’irrogazione alla S.S. Castelfiorentino della punizione sportiva di perdita della gara. Il proposto reclamo può essere accolto. Condizione necessaria perché possa ritenersi applicabile il disposto di cui all’art. 12 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva è l’esistenza di un fatto, non necessariamente tipicizzato, che abbia influito in modo decisivo sul regolare svolgimento della gara o che ne abbia comunque impedito la regolare effettuazione. Da siffatta premessa scaturisce che, l’inosservanza dell’obbligo di comunicare agli Organi competenti la variazione del campo di gioco è certamente fatto suscettibile di valutazione in sede disciplinare non potendosi invero consentirsi alle società ospitanti di operare, a loro esclusiva discrezione, una scelta fra campi principali e sussidiari in occasione di singole gare. Giova a tale proposito precisare che: -la società ospitante non ha fornito all’Arbitro spiegazioni circa l’indisponibilità del campo principale; -nessuna variazione od integrazione è pervenuta dopo la comunicazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.7. Ne consegue che la S.S. Castelfiorentino deve essere ritenuta responsabile della mancata disputa della gara di cui sopra. Per questi motivi il G.S., accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Valdema di Grassina (Firenze) infliggendo alla S.S. Castelfiorentino la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2. Ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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