COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 7 del 5/09/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA RECLAMO DELL’U.S. MASSETANA AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA MASSETANA/GAVORRANO DEL 1.9.2002 (1-2)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 7 del 5/09/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA RECLAMO DELL'U.S. MASSETANA AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA MASSETANA/GAVORRANO DEL 1.9.2002 (1-2) All'esito della gara Massetana/Gavorrano, disputata il 1.9.2002 nell'ambito della Coppa Italia e terminata con il punteggio di 1 a 2, l'U.S. Massetana propone rituale reclamo, adducendo che, nell'occasione, la squadra avversaria aveva schierato i calciatori Giusti Alessio e Ghiggi Marco, che avrebbero invece dovuto scontare una squalifica a giornate inflitta loro la stagione precedente in una gara di Coppa Regione. Il gravame non ha fondamento. Contrasta con la tesi della reclamante l'esatta interpretazione fornita dalla Commissione d'Appello Federale, condivisa da questo G.S., secondo cui, a mente dell'art.17 comma 6 C.G.S. il principio sancito dall'art.14 comma 10-1) ultima parte C.G.S. (che stabilisce che le sanzioni di cui alle lettere a, b, c, d e g dell'art.14 comma 1 inflitte dagli Organi competenti in relazione a gare di Coppa Italia e a gare delle Coppe Regione organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni) non trova luogo nel caso di comprovata impossibilita' di scontare, nella stagione successiva, la sanzione residua nella Coppa di competenza, sicche' la sanzione stessa va scontata nella prima gara ufficiale della stagione disputata dalla prima squadra e quindi nel Campionato. La partecipazione dei due calciatori alla gara di Coppa Italia con la loro societa', nella stagione in corso, e' quindi regolare. Per questi motivi il G.S. respinge il reclamo come in epigrafe proposto dall'U.S. Massetana di Massa Marittima (Grosseto) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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