COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 5/09/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CRT.ORG DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA RECLAMO DELL’U.S. PIEVE FOSCIANA AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA VIRTUS/PIEVE FOSCIANA DEL 1.9.2002 (3-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 5/09/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CRT.ORG DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA RECLAMO DELL'U.S. PIEVE FOSCIANA AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA VIRTUS/PIEVE FOSCIANA DEL 1.9.2002 (3-1). All'esito della gara Virtus/Pieve Fosciana, disputata il 1.9.2002 nell'ambito della Coppa Toscana di 2 Categoria, terminata con il punteggiodi 3 a 1, l'U.S. Pieve Fosciana propone rituale reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Suffredini Roberto, in posizione irregolare, e chiedendo che venga irrogata all'A.C. Virtus la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Il reclamo e' fondato e, pertanto, deve essere accolto. Occorre preliminarmente osservare, quanto alla conoscenza della posizione irregolare del Suffredini, squalificato, che la questione deve essere esaminata alla luce del comma 11 dell'art.17 C.G.S. che prevede:''Ad eccezione di quelli per i quali e' previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del relativo comunicatoufficiale''. Nella specie il calciatore e' stato squalificato con provvedimento pubblicato il 13.9.2001 (Com.Uff.n.7). La previsione contenuta nell'art.12, comma 5 , C.G.S. per la quale ''Una punizione sportivadella perdita della gara e' inflitta alla societa' che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi pare;...'' si applica al caso di specie per cui l'A.C. Virtus deve essere sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 ed inoltre alla stessa deve essere applicata l'ammenda di 250 euro, l'inibizione fino al 5.11.2002 al dirigente accompagnatore Cotielli Mario Giuseppe, nonche' al calciatore Suffredini la squalifica per una ulteriore giornata di Coppa. Ordina restituirsi la tassa.
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