COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 34 del 6/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 154/03-CR. Reclamo del G.S Ludos avverso dec. G.S Provinciale di Firenze . Squalifica TARALLO Mirko fino al 08.05.2003 (C.U 30 del 05.02.2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 34 del 6/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 154/03-CR. Reclamo del G.S Ludos avverso dec. G.S Provinciale di Firenze . Squalifica TARALLO Mirko fino al 08.05.2003 (C.U 30 del 05.02.2003) Con atto inviato in data 17 Febbraio 2003 , il G.S Ludos , chiede alla C.D , una revisione dei provvedimenti assunti dal G.S provinciale di Firenze nei confronti del calciatore Tarallo a seguito di fatti accaduti in occasione della gara C.S Firenze – Ludos 90 del 01.02.2003 e pubblicati sul C.U 30 del 05 Febbraio 2003. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile perché inoltrato oltre i termini. Osserva il collegio come a norma dell’art. 42 comma 5 C.G.S , i ricorsi alla Commissione Disciplinare devono essere proposti entro il Decimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare. Nel caso che occupa , il reclamo doveva essere inoltrato entro il giorno 15 febbraio . L’averlo inoltrato il giorno 17 febbraio lo rende inammissibile ai sensi del combinato disposto dell’art 29 commi 5 e 9 Codice Giustizia Sportiva P.Q.M La Commissione dichiara il proposto reclamo inammissibile ordinando l’incameramento della relativa tassa
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