COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 26 del 16/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE AMATORIALE 076/03-Gc.Reclamo Presentato Dal Nuovo Astro Caffe’ Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Pistoia Che Ha Squalificato Il Sig. Natali Daniele Per 4 Giornate Ed Il Sig. Natali Michele Fino Al 31.12.2003.C.U. N° 17 Del 20.11.2002

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 26 del 16/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE AMATORIALE 076/03-Gc.Reclamo Presentato Dal Nuovo Astro Caffe’ Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Pistoia Che Ha Squalificato Il Sig. Natali Daniele Per 4 Giornate Ed Il Sig. Natali Michele Fino Al 31.12.2003.C.U. N° 17 Del 20.11.2002 Il Giudice Sportivo squalificava il tesserato Natali Daniele poiché questi, espulso per aver colpito un avversario con un calcio con pallone non a distanza di gioco, incitava i propri compagni di squadra a comportamenti violenti nei confronti degli avversari. Il tesserato Natali Michele veniva squalificato fino al 31.12.2003 per avere, a fine gara, ripetutamente offeso il D.G. e per avergli impedito, sostando davanti alla porta dello spogliatoio, di fare ingresso nello stesso. Inoltre, strattonandolo, provocava la caduta a terra del D.G. causandogli lieve dolore. Reiterava, quindi, le offese. Sanzione aggravata perché capitano. I fatti accadevano nel corso della gara Nuovo Astro Caffè – G.S. Blu Sky del 18.11.2002. Avverso tale decisione proponeva reclamo la società Nuovo Astro Caffè, esponendo sinteticamente la propria versione dei fatti. L’atto veniva sottoscritto dal presidente della società Natali Michele. Preliminarmente la Commissione ha verificato l’ammissibilità o meno del reclamo proposto - stante la sottoscrizione del presidente Natali Michele - nei confronti del quale era stato emesso il provvedimento disciplinare di cui oggi si controverte. In altri termini si è dovuto verificare se il Natali fosse legittimato a rappresentare la società avanti a questa C.D., ovvero se avesse la legittimazione a sottoscrivere l’atto di reclamo. Infatti, è principio sempre sposato da questo Collegio e dagli altri organi di giustizia sportiva, sulla base delle Carte Federali, che al dirigente inibito, ovvero colpito da sanzioni disciplinari dagli organi della Federazione, sia preclusa ogni attività “esterna” e di rappresentanza avanti alla F.I.G.C. . Valendo tale principio, in prima analisi il reclamo dovrebbe essere dichiarato improcedibile. Ma un’attenta lettura della norma (art. 14 C.G.S., commi 1 e 7) fa ritenere a questo Collegio che l’impossibilità di svolgere attività federale sia limitata solo ai soggetti colpiti dalla sanzione di cui all’art. 1 lett. e), ovvero a coloro che hanno avuto irrogata la “inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell’ambito federale…”. La lettera della norma, quindi, appare porgere l’attenzione sul “tipo” di sanzione irrogata, indipendentemente dalla funzione o dalla veste ovvero dalla qualifica soggettiva assunta dal tesserato. Logica conseguenza di quanto sopra è che laddove la sanzione irrogata non sia l’inibizione ma altra (ammonizione, squalifica, ammenda, indicate alle altre lettera del comma 1, ma non richiamate dal comma 7), non opera la conseguenza indicata dal già citato comma 7. Il Collegio, quindi, giunge alla conclusione che il reclamo sia legittimamente sottoscritto, poiché il Natali Michele è stato squalificato (e non inibito) per fatti commessi nella veste di giocatore. Passa quindi all’esame del merito e istruisce il fascicolo, richiedendo al D.G. il supplemento di rapporto. Procede altresì, in data 03.12.2002, all’esame del reclamo avverso la sanzione comminata al Natali Daniele (4 giornate). In relazione a quest’ultimo, la reclamante sostiene la mancanza di volontarietà del calciatore nel colpire l’avversario, e asserisce che il tesserato si era rivolto ai compagni per incoraggiare la propria squadra. La tesi della società appare priva di pregio, stante la precisa ed inequivocabile descrizione dei fatti che risulta dal referto di gara. Sulla congruità della punizione sportiva non si ravvedono gli estremi per una riduzione, trattandosi di un atto violento con pallone non a distanza di gioco; l’incitamento dei compagni a comportamenti violenti – il D.G. riferisce le frasi udite - non lascia margine ad altre considerazioni a favore del tesserato. Alla sessione odierna il Collegio prende in esame il reclamo avverso la squalifica del Natali Michele, alla luce anche del supplemento di referto richiesto al D.G. La società si difende asserendo, in buona sostanza, che l’arbitro sia scivolato sul pavimento viscido, e al riguardo propone testimonianze di atleti presenti. L’arbitro conferma in toto quanto già scritto, anche in questo caso indicando le frasi proferite dal tesserato coinvolto. La C.D., nel ribadire l’inammissibilità - in questa sede - delle prove testimoniali, ritiene di dover respingere il reclamo anche per quanto riguarda il Natali Michele. Il referto di gara ed il successivo supplemento non lasciano margini di dubbio. La caduta dell’arbitro, necessariamente consequenziale a quanto posto in essere dal Natali Michele, unito al lieve dolore indicato dallo stesso D.G., l’impedirne l’ingresso nello spogliatoio, sono tutti atti che non lasciano spazio per una riduzione della sanzione, tanto più stante la qualifica di capitano rivestita dal Natali Michele. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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