COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 29 del 6/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 RECLAMO DELL’A.C. GREEN TEAM AVVERSO REGOLARITA’ GARA MISERICORDIA/GREEN TEAM DEL 21.01.2003 (6-3)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 29 del 6/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2
RECLAMO DELL'A.C. GREEN TEAM AVVERSO REGOLARITA' GARA MISERICORDIA/GREEN TEAM DEL 21.01.2003 (6-3)
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.28 del 30.1.2003;
-la gara di Calcio a 5 Serie C2 Misericordia/Green Team si e' disputata il 21 gennaio 2003 e si e' conclusa con il risultato di 6-3. L'A.C. Green Team inoltra reclamo a questo Giudice Sportivo e, sull'assunto di una errata applicazione regolamentare da parte dell'arbitro in occasione di una realizzazione di una rete, deduceva l'invalidazione della gara. Il proposto reclamo va dichiarato inammissibile. Stabilisce, invero, l 'art.24 comma 3 C.G.S. che i Giudici Sportivi giudicano in primo grado sulla regolarita' di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla eslusiva discrezionalita' tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco. Pertanto, letti i motivi del reclamo, questo Giudice Sportivo deve astenersi dal passare all'esame di merito e limitarsi ad una pronuncia di inammissibilita' atteso che il reclamo si riferisce ad un fatto che involge una decisione di natura tecnica assunta in campo dall'Arbitro. Ne consegue l'inammissibilita' del reclamo con l'addebito della tassa relativa. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Green Team di Firenze ed ordina addebitarsi la tassa di reclamo.
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