COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 22 del 12/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 066/03-Gc.Reclamo Presentato Dal G.S. La Serra Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Comminato La Sanzione Della Inibizione Fino Al 14.03.2003 Al Sig. Rana Nicola. (C.U. N° 18 Del 14.11.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 22 del 12/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 066/03-Gc.Reclamo Presentato Dal G.S. La Serra Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Comminato La Sanzione Della Inibizione Fino Al 14.03.2003 Al Sig. Rana Nicola. (C.U. N° 18 Del 14.11.2002) Il Giudice Sportivo Regionale inibiva il sig. Rana Nicola a svolgere ogni attività fino al 14.03.2003 poiché il tesserato entrava indebitamente sul terreno di gioco offendendo il D.G.. Riportato di peso alla propria panchina dai propri giocatori, alla notifica del conseguente allontanamento minacciava l’arbitro reiterando le offese. Uscendo dal terreno di gioco persisteva nel proprio contegno ingiurioso e, postosi in tribuna, reiterava le offese e le minacce. I fatti accadevano nel corso della gara di calcio a 5 La Serra / Travalle del giorno 08.11.2002. Con rituale reclamo la società si rivolgeva a questa Commissione Disciplinare al fine di ottenere una mitigazione della sanzione, richiedendo che fosse ridotta al 31.12.2002. In buona sostanza la reclamante non nega i fatti come riferiti dal D.G., se non nella parte riferibile a quanto contestato una volta che il Rana si era portato fuori dal terreno di giuoco. Questa C.D. richiedeva all’arbitro il consueto supplemento di rapporto. Il D.G. ribadiva, senza ombra di dubbio, che fosse proprio il dirigente Rana ad offenderlo dalle tribune, in quanto “riconoscibilissimo” essendosi posto dietro le transenne a meno di mezzo metro dalle panchine, restandoci per tutta la gara. Acclarati – pertanto - i fatti, con il puntuale contributo dell’arbitro in sede di supplemento di referto, a questo Collegio non rimane che decidere in merito all’entità della sanzione comminata dal Primo Giudice, il quale ha deciso in base alle carte federali oggi in vigore (non vi è errore nella citazione dell’art. 14 del C.G.S., come ipotizzato dalla reclamante in quanto la versione fornita da Internet risulta oramai superata). Ritiene la Commissione che i fatti ascritti siano stati equamente sanzionati, stante anche la qualifica di dirigente rivestita dal sig. Rana. La circostanza che il tutto sia accaduto nel corso di una gara di calcio a 5, ove le intemperanze possono avere conseguenze più gravi rispetto a quelle di una classica partita di calcio – trattasi, questo, di orientamento costante della Commissione Disciplinare – preclude ulteriormente ogni possibilità di poter ravvedere gli estremi per una riduzione della sanzione comminata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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