COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 31 del 13/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 RECLAMO DELLA S.S. ATLANTIDE PRATO AVVERSO MANCATA DISPUTA GARA SAN ROCCO/ATLANTIDE PRATO DEL 24.01.2003

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 31 del 13/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 RECLAMO DELLA S.S. ATLANTIDE PRATO AVVERSO MANCATA DISPUTA GARA SAN ROCCO/ATLANTIDE PRATO DEL 24.01.2003 Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.28 del 30.01.2003; -avverso la mancata disputa della gara in epigrafe reclama la S.S. Atlantide Prato sostenendo che essendo la propria squadra giunta in ritardo sul campo, il D.G. non aveva iniziato la gara a causa del tempo di attesa di 15 minuti oramai scaduto. Chiede quindi la reclamante la ripetizione della gara per l'errata interpretazione del tempo di attesa fissato in 30 anziche' 15 minuti. Il reclamo fondato, va accolto. Rilevasi infatti che per un semplice disguido di carattere organizzativo l'arbitro della gara non ha ritenuto dar inizio alla gara causa l'errata comunicazione impartitagli circa il tempo di attesa. Si ritiene quindi ordinare la ripetizione della gara, trasmettendo gli atti alla Segreteria del Comitato per le incombenze di rito. Alla S.S. Atlantide Prato deve comunque essere comminata l'ammenda di Euro 75 (settantacinque) a causa della ritardata presentazione della squadra sul campo. Ordina restituirsi la tassa.
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