COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 31 del 13/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 129/03-rn. Reclamo A.S. Pro Follonica Avverso Squalifica Carli Andrea Per 4 Gg. (C.U. N° 27 Del 2312003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 31 del 13/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 129/03-rn. Reclamo A.S. Pro Follonica Avverso Squalifica Carli Andrea Per 4 Gg. (C.U. N° 27 Del 2312003) Propone rituale reclamo l’A.S. Pro Follonica calcio a cinque avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “ Espulso per gioco violento, alla notifica offendeva i DD.GG. Uscendo dal campo persisteva nel proprio contegno ingiurioso”. La reclamante non contesta l’accaduto ed anzi si scusa per il comportamento del proprio calciatore, ma chiede una riduzione argomentando circa l’espulsione diretta o per somma di ammonizioni del Carli. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Le argomentazioni della reclamante non hanno rilievo, infatti come risulta sia dal rapporto arbitrale sia dal supplemento, il calciatore fu espulso per somma di ammonizioni, la seconda delle quali comminata per gioco violento, ed alla notifica offendeva gli arbitri, reiterava poi le offese uscendo dal campo. Come è noto alla espulsione, sia essa per somma di ammonizioni o diretta, si applica l’automatica sanzione di almeno una giornata di squalifica, in caso di espulsione diretta resta l’ammonizione comminata durante la gara da assommarsi alle altre ammonizioni comminate durante il campionato. L’ulteriore comportamento ingiurioso è sanzionato con due giornate per le offese ed una per la reiterazione delle offese all’uscita dal campo. Giusta quindi la sanzione comminata dal G.S.. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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