COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 32 del 20/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 130/03.cr. reclamo del C.S Anchetta avverso esito gara Settimello – Anchetta del 19.01.2003 valida per il campionato di calcio a Cinque serie C2 girone B . (risultato 2/2 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 32 del 20/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE
130/03.cr. reclamo del C.S Anchetta avverso esito gara Settimello – Anchetta del 19.01.2003 valida per il campionato di calcio a Cinque serie C2 girone B . (risultato 2/2 )
Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la soc. Anchetta , chiede a questa CD una revisione del risultato della gara in oggetto indicata e sull’ assunto che alla stessa abbia partecipato il calciatore ZANCHI Bernardo , schierato dalla società Settimello malgrado non tesserato per detto sodalizio , chiede vedersela assegnare vinta secondo quanto disposto dall’ 12 comma 5 C.G.S lettera a).
Niente ha controdedotto la soc. Settimello malgrado ritualmente avvisata.
Il reclamo è fondato e merita di essere accolto.
Nessun dubbio sulla partecipazione dello Zanchi alla gara e quindi occorre precisare la propria posizione di tesseramento alla data di effettuazione della stessa.
L’ufficio tesseramenti del C.R.Toscana , con nota del 01 febbraio , informava il collegio , che , il calciatore Zanchi non risulta tesserato per alcuna società dopo essere stato svincolato dalla soc. Settimello che nella gara oggetto di contenzioso , lo ha impiegato impropriamente.
P.Q.M
La Commissione Disciplinare infligge alla soc. Settimello la perdita nell’incontro con il punteggio di 0/2 . Inoltre infligge al sig. Orlandi Massimo , accompagnatore ufficiale la inibizione fino al 14.03.2003 ed alla società l’ammenda pari a 54,00 €
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