COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 34 del 6/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CACIO A CINQUE 136/03-cc. Reclamo della A.S.Futsal Cecina in opposizione alla delibera con la quale il G.S.Regionale ha inflitto la squalifica per sei mesi al calciatore OLMI Giancarlo . ( C.U. n.28 del 30.01.2003 ) .

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 34 del 6/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CACIO A CINQUE 136/03-cc. Reclamo della A.S.Futsal Cecina in opposizione alla delibera con la quale il G.S.Regionale ha inflitto la squalifica per sei mesi al calciatore OLMI Giancarlo . ( C.U. n.28 del 30.01.2003 ) . Con il reclamo sopraindicato il Presidente della A.S. Futsal Cecina chiede l’annullamento o, in alternativa,una congrua riduzione della sanzione ritenendo i fatti indicati sul provvedimento impugnato “in gran parte non corrispondenti al reale svolgimento” . La decisione del G.S.si basa sulla descrizione,riportata sul rapporto di gara, del comportamento tenuto dal calciatore in campo che può esser sintetizzato : nelle ripetute offese pronunciate dal calciatore nei confronti del D.G.;nell’indebito rientro in campo;nel successivo tentativo di colpire l’arbitro con uno sputo,nonché nell’aver sferrato un calcio contro un cestino di rifiuti al momento dell’uscita dal terreno di gioco. La società reclamante pur ammettendo che il calciatore abbia usato toni e parole alterate esclude che egli abbia lanciato uno sputo contro l’arbitro così come nega l’episodio del calcio ad un oggetto. A sostegno della propria tesi propone l’ascolto di alcuni testi dei quali indica il nome . Premesso che ,come è a tutti noto, le carte federali escludono,nell’ambito della assunzione dei provvedimenti disciplinari, il ricorso alla prova testimoniale,questa Commissione rileva come gli addebiti fatti al calciatore trovino pieno riscontro nel supplemento reso dal D.G in questa sede . In particolare l’arbitro,dopo aver descritto la dislocazione delle strutture del campo nonché l’esistenza di numerosi varchi non custoditi,conferma il tentativo compiuto dal calciatore di raggiungerlo con uno sputo allorché egli passava nelle sue vicinanze una volta che il tesserato era entrato,indebitamente,in campo..Precisa ancora l’arbitro che nessuna delle persone segnalate dalla reclamante era presente nello spogliatoio all’infuori del dirigente accompagnatore recatosi a scusarsi per il comportamento di alcuni giocatori della squadra . L’esame di tali atti preclude l’accoglimento del reclamo nella principale ed assorbente considerazione che il referto arbitrale riveste, nel nostro ordinamento, il carattere di prova privilegiata ,non potendosi peraltro sottacere in questo caso la inverosimiglianza delle presunte dichiarazioni rese dal D.G. in ordine al proprio operato sul campo ,peraltro ininfluenti ai fini del presente giudizio. Stando a tali considerazioni e rilevato che il lancio di uno sputo contro l’arbitro, raggiungendolo, è normalmente sanzionato con la squalifica per un anno e che tutto il comportamento tenuto dal calciatore è meritevole di essere adeguatamente sanzionato,la decisione impugnata appare meritevole di integrale conferma . P . Q . M . La C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo il conseguente incameramento della tassa .
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it