COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 35 del 13/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE 37.- RECLAMO DELL’U.S. DINO BIANCHI PESCIA AVVERSO REGOLARITA’ GARA CAMPI BISENZIO/DINO BIANCHI PESCIA DEL 23.2.2003 (2-2).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 35 del 13/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE 37.- RECLAMO DELL'U.S. DINO BIANCHI PESCIA AVVERSO REGOLARITA' GARA CAMPI BISENZIO/DINO BIANCHI PESCIA DEL 23.2.2003 (2-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.33 del 27.2.2003; -l'U.S. Dino Bianchi Pescia chiede infliggersi alla societa' Campi Bisenzio la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, avendo la stessa, nell'operare le sostituzioni consentite, disatteso la normativa pubblicata sul Com. Uff. n.1 del 4.7.2002, non impiegando tre calciatori ''giovani'' e violando l'art.34 e 34 bis N.O.I.F.. Il reclamo e' fondato e va accolto. L'art. 34 bis N.O.I.F. al secondo comma recita: il mancato impiego dei calciatori alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal previgente art.7 comma 5 (attuale art.12 comma 5/ C.G.S.) . Dalla lettura del referto di gara, risulta che al 25' del secondo tempo il Campi Bisenzio ha sostituito il n.6 Paoletti Andrea, nato il 7. 12.1983, con il n.13 Tinti Marco nato il 31.10.1977; la squadra quindi e' rimasta senza un calciatore nato dopo l'1.1.1983, violando la normativa pubblicata sul Com.Uff. n.1 del 4.7.2002 che impone, fra l'altro , la presenza contemporanea in campo di n.3 calciatori nati rispettiva mente dopo l'1.1.1982, l'1.1.1983 ed il 1.1.1984. Per questi motivi il G.S. accoglie il reclamo come innanzi proposto da lla U.S. Dino Bianchi Pescia di Castellare di Pescia (Pistoia), infliggendo all'A.S.C. Campi Bisenzio la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 nonche' l'ammenda di 30 Euro per aver indicato in distinta un calciatore con dati anagrafici errati. Dispone restituirsi la tassa.
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