COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 35. – RECLAMO DELL’U.S. RIO MARINA AVVERSO REGOLARITA’ GARA VADA/RIO MARINA DEL 16.2.2003 (sospesa al 34° del p.t. sul risultato di 1-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 35. – RECLAMO DELL’U.S. RIO MARINA AVVERSO REGOLARITA’ GARA VADA/RIO MARINA DEL 16.2.2003 (sospesa al 34° del p.t. sul risultato di 1-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 32 del 20.2.2003; -durante lo svolgimento della gara Vada/Rio Marina del 16.2.2003, per il Campionato di 2^ Categoria, si erano verificati episodi di rilevanza disciplinare, tanto da condurre ad una sospensione al 34° del primo tempo; ma che, come emergeva dagli atti ufficiali, dopo che era stata riportata calma in campo, l’arbitro aveva deciso di riprenderla, incontrando il rifiuto della squadra ospite. Avverso la regolarità della gara in epigrafe si appella a questo G.S. l’U.S. Rio Marina, la quale ripercorre lo svolgimento dell’incontro in questione, costellato da gravi intemperanze dei sostenitori avversari, culminate nel lancio di oggetti per cui alcuni propri tesserati rimanevano contusi ed in una situazione che aveva imposto la sospensione del giuoco, la cui ripresa non era garantita da condizioni di sicurezza per la reclamante, nonostante il contrario giudizio dell’arbitro. Chiede, quindi, l’applicazione dell’art. 12 C.G.S. a proprio favore. Il reclamo è infondato. Non si può certo disconoscere che la gara in esame sia stata caratterizzata da incidenti per il comportamento minaccioso di un sostenitore isolato del Vada; non per nulla questo G.S. ha adottato sanzioni a carico di tale società , infliggendole l’ammenda di 350 Euro (vedi Com. Uff. n. 32). Ma, alla stregua del rapporto arbitrale e tenendo conto che l’obbligo di disputare le gare ufficiali è strettamente connesso ai doveri di sportività, non appare giustificato il rifiuto della ripresa della gara da parte della U.S. Rio Marina, laddove gli atti ufficiali soddisfacentemente attestano il ripristino della regolarità in campo e fuori. Il reclamo va dunque rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi il G.S. respinge il reclamo come innanzi proposto dall’U.S. Rio Marina di Rio Marina (Livorno) e in relazione all’art. 53 nn.1-2-7 delle N.O.I.F., le infligge la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, la penalizzazione di UN punto in classifica nonché l’ammenda di 52 Euro quale prima rinuncia. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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