COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 151/03-pv.Oggetto: Reclamo della Società A.S. Chiantigiana, avverso alla squalifica fino al 28/05/2003 inflitta dal G.S. al giocatore Caselli Gianni ( C.U. n. 31).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 151/03-pv.Oggetto: Reclamo della Società A.S. Chiantigiana, avverso alla squalifica fino al 28/05/2003 inflitta dal G.S. al giocatore Caselli Gianni ( C.U. n. 31). Con rituale e tempestivo gravame la società A.S. Chiantigiana adiva questa C.D. contestando la decisione del G.S. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento violento, offensivo ed irriguardoso del calciatore nei confronti del D.G. durante l’incontro disputatosi in data 9/02/2003 contro la Società Tressa.L’impugnante contestava sia le frasi irriguardose (pur ammettendo l’esistenza di “qualche offesa”) sia la sussistenza di un qualsiasi comportamento minaccioso imputando l’intimidazione lamentata dal D.G. nel referto alla mole del calciatore (m. 1,94) e chiedendo contestualmente che lo stesso fosse ascoltato da questa C.D.. La C.D., dopo aver chiarito che gli unici soggetti legittimati a essere sentiti dalla Commissione sono i Presidenti delle Società, gli aventi poteri o i loro delegati, rileva che la ricostruzione fornita dalla reclamante non appare credibile. Sul punto, il supplemento arbitrale respinge, punto per punto, quanto reclamato dalla società A.S. Chiantigiana descrivendo, in maniera precisa e del tutto verosimile, l’atteggiamento provocatorio ed offensivo del calciatore cui faceva seguito un tentativo di reazione fisica non riuscito solo grazie alla pronta reazione dei compagni di squadra. La sanzione applicata dal G.S. risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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