COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 153/03-cc. Reclamo della U.S.Pistoiacalcio proposto nei confronti del provvedimento con il quale il G.S.Regionale ha comminato la squalifica,fino al 13.1.2004,al calciatore Baronti Luca .(C.U. n° 31 del13.2.2003 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 153/03-cc. Reclamo della U.S.Pistoiacalcio proposto nei confronti del provvedimento con il quale il G.S.Regionale ha comminato la squalifica,fino al 13.1.2004,al calciatore Baronti Luca .(C.U. n° 31 del13.2.2003 )L’aver cercato di colpire al volto con la mano aperta il D.G. unitamente alle vivaci proteste elevate in occasione della espulsione, conseguente alla seconda ammonizione ricevuta,nonché le minacce profferite al momento di lasciare il campo, hanno determinato il provvedimento indicato in epigrafe. Ciò ha indotto la Società di appartenenza del calciatore a proporre il reclamo in esame con il quale lamenta la entità della sanzione irrogata ritenendola eccessiva in riferimento a quanto accaduto sul campoRitiene infatti la reclamante che,non avendo il calciatore toccato il D.G.,la sanzione intenda colpire la pura intenzionalità del gesto e che comunque quand’anche il Baronti avesse inteso colpire l’arbitro ne sarebbe stato impedito dai compagni di squadra che lo controllavano per tenerlo a debita distanza dal direttore di gara .Nell’assumere la presente decisione non può questo Giudice esimersi dal ripercorre gli accadimenti. In occasione della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria il Baronti,già precedentemente ammonito,si lasciava andare a proteste con segni di plateale dissenso per la convalida della segnatura, avvenuta ,a suo giudizio, in posizione di fuori giuoco, il che causava la ulteriore ammonizione con conseguente espulsione.A questo punto il calciatore assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del D.G. pronunciando nei suoi confronti frasi irriguardose per cui diveniva opportuno per i compagni di squadra allontanarlo.Subito dopo,però,ritornava sui suoi passi, cercando di colpire come sopra descritto l’arbitro.Anche in questo caso risultava decisivo l’intervento dei compagni che impedendogli di raggiungere l’ufficiale di gara lo convincevano a far rientro negli spogliatoi , non potendo comunque impedirgli di pronunziare ripetute offese .I fatti così risultanti dagli atti ufficiali di gara pongono nel nulla le tesi difensive reclamante dovendosi rilevare come il secondo intervento dei calciatori trovi la propria ragion d’essere proprio nell’evitare che il Baronti riuscisse a portare a compimento quanto propostosi .Deve ancora farsi rilevare come la reclamante, pur deprecando in generale il comportamento del calciatore, tralasci di specificare la esistenza della doppia ammonizione, in cui il calciatore è incorso, nonché le ripetute offese da questi rivolte al D.G .La decisione del G.S .non appare quindi in alcun modo censurabile in punto di fatto, così come non lo è sotto quello della entità della sanzione, stante la ripetuta reiterazione dei comportamenti nonché la loro gravità anche perché compiuti dal capitano della squadra cui competono particolari responsabilità anche e soprattutto nei confronti del direttore di gara . P . Q . M .la C.D.delibera di respingere il reclamo disponendo il conseguente incameramento della tassa .
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