COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA158/03-rg.Reclamo del CLUB SPORTIVO 1909 avverso la Decisione del G.S. che squalificava il calciatore Bubbolini Lorenzo fino al 19-05-03. C.U. n.29 del 19-02-03.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA158/03-rg.Reclamo del CLUB SPORTIVO 1909 avverso la Decisione del G.S. che squalificava il calciatore Bubbolini Lorenzo fino al 19-05-03. C.U. n.29 del 19-02-03. Il calciatore in epigrafe dopo essere stato espulso per proteste ed offese al D.G., reiterava le stesse e tentava di colpire l’arbitro con un pugno. Tentativo che non andava a buon fine per il pronto intervento dei compagni di squadra.Propone reclamo la società, la quale, pur confermando le offese e minacce rivolte al D.G., nega che il proprio tesserato abbia tentato di colpire l’arbitro con un pugno. Anche perché, aggiunge la reclamante, l’aggressione sarebbe stata impossibile stante la distanza di circa 10 metri che separava i due soggetti in causa ed il pronto intervento dei compagni di squadra. Per tali motivi la reclamante chiede una riduzione della squalifica. Nel supplemento di rapporto di gara l’arbitro conferma nella sostanza quanto già descritto nel rapporto di gara.Per quanto concerne il tentativo di colpirlo con un pugno l’arbitro afferma che il giocatore in questione “sbracciava vivacemente” a circa due – tre metri da lui prima che intervenissero gli altri compagni di squadra per accompagnarlo fuori dal campo. Esaminati gli atti questa Commissione Disciplinare ritiene la decisione del G.S. meritevole di conferma. I fatti esposti in sede di reclamo, infatti, non fanno che confermare l’esistenza di un comportamento reiteratamente offensivo oltre che gravemente minaccioso nei confronti del D.G. L’entità della sanzione del G.S. appare commisurata ai suddetti comportamenti. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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