COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 120/03-rg. Reclamo del G.S. SAN GODENZO avverso la decisione del G.S. che squalifica il calciatore Chiarelli Andrea fino al 15-12-03. C.U. n.28 del 22 gennaio 2003.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 120/03-rg. Reclamo del G.S. SAN GODENZO avverso la decisione del G.S. che squalifica il calciatore Chiarelli Andrea fino al 15-12-03. C.U. n.28 del 22 gennaio 2003. Il calciatore Chiarelli Andrea era squalificato dal G.S. perché a fine gara, dopo essere stato espulso, si avvicinava all’arbitro e dopo averlo offeso tentava di colpirlo con un pugno al viso. Tale tentativo non riusciva, sia perché il D.G. riusciva a schivare il colpo, sia per il pronto intervento d’altri giocatori che si frapponevano tra l’arbitro ed il Chiarelli. Propone reclamo la società, sostenendo che il comportamento del proprio tesserato è stato frainteso dal D.G. il Chiarelli, pur avvicinandosi “ smanettando” all’arbitro non veniva mai a contatto con quest’ultimo, grazie al pronto intervento dei compagni di squadra. La reclamante ritenendo che il proprio tesserato si sia reso responsabile di un mero comportamento minaccioso, chiede una congrua riduzione della squalifica. Nel supplemento di rapporto l’arbitro conferma in toto quanto già descritto in sede di rapporto gara, rilevando come il solo motivo per il quale il Chiarelli, giunto a circa un metro da lui, non lo colpiva, era perché riusciva a schivare il colpo. Solo successivamente sopraggiungevano gli altri giocatori che si frapponevano ai due. Esaminati gli atti del procedimento questa C.D. ritiene di dover accogliere il reclamo. Nonostante i fatti descritti dal G.S risultino conclamati questa C.D. non può non considerare come l’eccessiva distanza che separava il D.G. ed il calciatore (circa un metro) rendeva di fatto inidoneo il tentativo di colpire il D.G. con un pugno al volto. Ritenendo, pertanto, il comportamento del calciatore soltanto gravemente minaccioso si ritiene congruo determinare una squalifica fino al 30-08-03. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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