COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 127/03-pv.Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo ICF-Foce Magra avverso alla perdita della gara con riferimento all’incontro disputatosi in data 11/01/2003 contro la Società Bonascola nonché alle sanzioni inflitte dal G.S. nei confronti del calciatore Centofanti Frederic, squalificato fino al 16/09/2003, e del calciatore Lugeri Matteo fino al 16/01/2005 ( C.U. n. 17 del 15/01/2003).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 127/03-pv.Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo ICF-Foce Magra avverso alla perdita della gara con riferimento all’incontro disputatosi in data 11/01/2003 contro la Società Bonascola nonché alle sanzioni inflitte dal G.S. nei confronti del calciatore Centofanti Frederic, squalificato fino al 16/09/2003, e del calciatore Lugeri Matteo fino al 16/01/2005 ( C.U. n. 17 del 15/01/2003). Con rituale e tempestivo gravame il Gruppo Sportivo ICF-Foce Magra adiva questa C.D. contestando le decisioni del G.S. meglio specificate in epigrafe ed ancorate al comportamento violento, offensivo ed irriguardoso tenuto dai calciatori Centofanti e Lugeri nei confronti del D.G.Il referto arbitrale riporta che al 34esimo del secondo tempo, in occasione dell’espulsione del calciatore Centofanti per somma di ammonizioni, lo stesso reagiva spingendo ed insultando il D.G nel tentativo di impedire l’estrazione del cartellino rosso. Nello stesso minuto il giocatore Lugeri, in disaccordo con il provvedimento sopra descritto, iniziava ad offendere e minacciare l’arbitro e, alla notifica dell’espulsione, lo afferrava violentemente per la mandibola cagionando allo stesso un momentaneo intenso dolore con ciò impedendogli di riprendere la direzione dell’incontro che veniva pertanto sospeso.La società reclama eccependo che la spinta del Centofanti, dovuta esclusivamente al tentativo di richiamare la mera attenzione del D.G., non avrebbe potuto in alcun modo spostare l’arbitro dei dieci metri citati dal referto e che la stretta del Lugeri ed il relativo dolore che scompariva “dopo pochi minuti” (il referto arbitrale cita in realtà “diversi minuti”), mal si concilia con la sospensione della gara dovuta probabilmente ad una reale incapacità di proseguire la direzione in ordine a situazioni atmosferiche proibitive associate all’abbigliamento estivo dell’arbitro.All’udienza del 28/02/2003 la C.D. ascoltava personalmente il D.G. che confermava quanto descritto nel referto precisando che la decisione di sospendere la gara poteva in parte essere stata dettata da una componente emotiva relativa alle aggressioni appena subite.All’udienza del 14/03/2003 veniva sentito il Presidente del Gruppo Sportivo ICF-Foce Magra che, pur stigmatizzando gli episodi di violenza insisteva nelle richieste formulate nel reclamo ritenendo assolutamente eccessive le sanzioni irrogate.La C.D. rileva preliminarmente che le contestazioni avanzate dalla società reclamante sull’esito della gara debbano essere accolte con riferimento alle nuove dichiarazioni del D.G. che non ha escluso l’esistenza di ragioni che non attenevano esclusivamente all’impossibilità fisica dello stesso di poter continuare ad arbitrare l’incontro.Non sembra invece rivestire alcun pregio l’assunto difensivo della reclamante per il quale l’arbitro avrebbe sospeso la gara solo per la proibitiva temperatura sul campo di gioco che contrasta inevitabilmente con il dato che tale sospensione fu stabilita al 34esimo del secondo tempo. Risulterebbe di fatto inspiegabile la ragione per la quale il D.G. si sarebbe risolto ad interrompere la gara a soli 11 minuti dal termine della stessa.Per quanto concerne la posizione del calciatore Centofanti, pur condividendo le perplessità sui metri descritti nel referto, l’evento della spinta, aggravata dall’iterazione del comportamento ingiurioso, peraltro ammesso anche da parte della reclamante, appare non riconducibile alla ricostruzione ipotizzata dal Foce Magra e la sanzione irrogata risulta pertanto assolutamente conforme ed adeguata.Diversamente, per quanto concerne il Calciatore Lugeri, la dinamica dell’accaduto deve invece essere ridimensionata in relazione alla valenza violenta del gesto. Non vi è dubbio che il giocatore abbia raggiunto il D.G. per poi afferrarlo nel modo già descritto, tuttavia la C.D. non ravvede nell’episodio, anche con riferimento al supplemento delle dichiarazioni arbitrali, quell’aggressività che poteva apparire dalla prima ricostruzione.Pertanto la sanzione inflitta dal G.S. deve essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La C.D., in parzialmente accoglimento del reclamo, stabilisce:la ripetizione dell’incontro tra la società Bonascola ed il Gruppo Sportivo ICF-Foce Magra:la riduzione della squalifica del calciatore Lugeri Matteo fino alla data dell’11/07/2004;la conferma della squalifica del calciatore Centofanti Frederic fino al 16/09/2003.Dispone la restituzione della relativa tassa..
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