COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 152/03-gl.Gara S Donato – Grevigiana ( 2-2 ) del 8/2/2003.Campionato Juniores regionale, in C.U. C.R.T. n. 31 del 13/02/03

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 152/03-gl.Gara S Donato – Grevigiana ( 2-2 ) del 8/2/2003.Campionato Juniores regionale, in C.U. C.R.T. n. 31 del 13/02/03 Reclamo della S.S. Grevigiana avverso la squalifica fino al 13/08/2003 del calciatore Cozzi Alessandro il quale “ espulso per doppia ammonizione, alla notifica spingeva il D.G. due volte con le mani al petto facendolo indietreggiare di circa due metri.Nel contempo lo offendeva.” La reclamante ammette le offese al D.G. ed anche che il calciatore ha appoggiato le mani sul petto dell’arbitro per non fargli estrarre il cartellino che avrebbe sancito l’espulsione,tuttavia contesta che il gesto del proprio tesserato avesse le caratteristiche di un atto di violenza tale da farlo indietreggiare. La reclamante conclude chiedendo una riduzione della squalifica. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma la versione dei fatti già fornita in occasione del primo rapporto di gara. La C.D. respinge il reclamo. L’unico punto in contestazione viene evidenziato nel verificare se la spinta all’arbitro abbia causato il suo indietreggiamento o meno; orbene il D.G. sul punto è tassativo e non vi è motivo per non credere a detta versione dei fatti, in virtù della valenza di prova privilegiata data dalla Carte Federali alla versione dell’arbitro. La C.D. rileva pertanto come i fatti si siano verificati così come riportati dal D.G. e tali fatti debbono essere sanzionati con severità in quanto costituiscono veri e propri atteggiamenti violenti verso il direttore di gara. Circa l’affermazione da parte della reclamante in merito alle offese ovvero, “l’offesa c’è stata con il rituale quanto esecrabile “vaffa…” tanto di moda in questo momento”, il Collegio rileva come certe “ritualità” e certe “mode” siano unicamente sinonimo di ineducazione civile e sportiva che non hanno alcune ragione di esistere e non possono trovare alcun giustificativo. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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