COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 27/3/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA174/03-rn. Reclamo U.S. Alberoro Avverso Squalifica Bruschi Michele Per 4 Gg. (C.U. N° 33 Del 2322003)Propone rituale reclamo l’U.S. Alberoro avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “ Espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva il D.G. Uscendo dal campo commentando con il pubblico, reiterava le offese”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 27/3/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA174/03-rn. Reclamo U.S. Alberoro Avverso Squalifica Bruschi Michele Per 4 Gg. (C.U. N° 33 Del 2322003)Propone rituale reclamo l’U.S. Alberoro avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “ Espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva il D.G. Uscendo dal campo commentando con il pubblico, reiterava le offese”. La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione contesta la decisione sostenendo la non veridicità dei fatti così come riportati nel rapporto arbitrale, ed argomenta circa la contraddittorietà ed improbabilità del comportamento ascritto al giocatore espulso per il fatto che i fatti si sarebbero verificati al 48° del s.t. con il risultato positivo di 3-0 a favore della reclamante. Adombra inoltre un comportamento intimidatorio del D.G., richiamando alcuni episodi dei quali offre testimonianza da parte di altri tesserati. In ipotesi, richiamando i precedenti del calciatore squalificato, chiede comunque una riduzione. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Le argomentazioni della reclamante non hanno rilievo, infatti come risulta sia dal rapporto arbitrale sia dal supplemento, il calciatore veniva espulso per somma di ammonizioni, la seconda delle quali comminata per comportamento irriguardoso, ed alla notifica offendeva l’arbitro, reiterando poi le offese uscendo dal campo commentando l’operato del D.G. con il pubblico. Premesso che nessuna testimonianza può essere addotta per espresso divieto di tale mezzo istruttorio da parte della Carte Federali, uniche fonti di prova, oltretutto privilegiate, sono il rapporto di gara ed il supplemento reso in sede di gravame, da tali fonti probatorie emerge chiaramente il comportamento altamente ingiurioso ed intimidatorio, del calciatore Bruschi, e tale comportamento, seppur singolare in ragione del risultato ormai acquisito e del minuto di gara in cui si è verificato, non risulta in alcun modo improbabile, posto che si pone come una reazione fuori misura ad una sanzione (l’espulsione per somma di ammonizioni), comminata dal D.G. e che il calciatore non ha accettato di buon grado. Anche la richiesta avanzata in via di ipotesi dalla reclamante non può trovare accoglimento, infatti i precedenti del Bruschi non possono avere una valenza di attenuante nel caso che ci occupa. Giusta quindi la sanzione comminata dal G.S.che risulta ben commisurata ai fatti contestati. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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