COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 27/3/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA147/03-Gc.Reclamo Presentato Dall’U.S. Lampo Calcio Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Inibito Il Sig. Sensi Fabrizio Fino Al 13.01.2005. C.U. N° 31 Del 13.02.2003.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 27/3/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA147/03-Gc.Reclamo Presentato Dall’U.S. Lampo Calcio Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Inibito Il Sig. Sensi Fabrizio Fino Al 13.01.2005. C.U. N° 31 Del 13.02.2003.Il Giudice Sportivo Regionale inibiva fino al 13.01.2005 il sig. Sensi Fabrizio, dirigente, poiché a fine gara offendeva il D.G. e nonostante la presenza dei CC, con una mano dava una spinta all’arbitro su di una spalla facendolo indietreggiare. Di poi, allorché il D.G. stava per entrare negli spogliatoi gli lanciava uno sputo raggiungendolo al volto.I fatti accadevano nel corso dell’incontro Lampo – Cerbaia disputata il 09.02.2003.Con il reclamo proposto, la società da una parte asserisce che l’arbitro non poteva individuare l’autore dei fatti, dall’altra nega l’episodio dello sputo; dopodiché ipotizza che ove fosse stato lanciato uno sputo, questo non sarebbe stato attribuibile al Sensi e non avrebbe avuto come destinatario il D.G.Conclude per una sostanziale mitigazione della sanzione e richiesta di audizione personale.All’odierna udienza la società, in persona del suo presidente, conferma quanto già esposto nel reclamo, precisando che probabilmente l’arbitro si è trovato frapposto fra i tesserati nei momenti di tensione che hanno caratterizzato il fine partita.Nel supplemento di rapporto richiesto da questa Commissione ai fini istruttori, l’arbitro conferma con puntualità il gesto dello sputo, indicando in che modo ne ha riconosciuto nel Sensi l’autore.Alla luce degli atti, quindi, la dinamica dell’episodio appare assolutamente chiara.Nel merito, nel premettere che il sig. Sensi riveste la funzione di dirigente accompagnatore, questo Collegio ritiene che non vi possano essere in alcun modo gli estremi per una riduzione della sanzione.I fatti contestati sono in tutto tre, di gravità diversa e “crescente”, raggiungendo l’apice nello sputo, gesto che risulta fra i peggiori che possono occorrere e che manifestano il massimo disprezzo nei confronti dell’arbitro.La qualifica di dirigente del Sensi rende, se possibile, ancora più grave la sua posizione.La sanzione comminata dal Primo Giudice appare, pertanto, equa e ben calibrata su quanto addebitato all’incolpato.P.Q.M.La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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