COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 27/3/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA177/03-cr. Reclamo della Pol. Avenza avverso esito gara Avenza – Santa Chiara del 01.03.2003 valida per il campionato di terza categoria ( risultato 0-1)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 27/3/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA177/03-cr. Reclamo della Pol. Avenza avverso esito gara Avenza – Santa Chiara del 01.03.2003 valida per il campionato di terza categoria ( risultato 0-1) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la Pol. Avenza chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato sostenendo che allo stesso abbiano preso parte TRE calciatori , schierati dalla soc. Santa Chiara malgrado non tesserati. In particolare la reclamante pone l’accento sui calciatori CORTILI Alessio nato il 14.06.1981 schierato con il numero 1 MAZZONI Alessandro nato il 11.02.1969 schierato con il numero 10 CAPPELLI Giovanni nato il 30.08.1964 schierato con il numero 11. Niente ha controdedotto la societa’ adita malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo risulta fondato e merita di essere accolto La Commissione , ha provveduto ad effettuare un controllo sulla posizione di tesseramento dei sopracitati calciatori ed è emerso quanto appresso indicato CORTILI Alessio risulta tesserato dalla soc. Santa Chiara con decorrenza 07 marzo 2003 MAZZONI Alessandro . Questo calciatore risulta tesserato con il nome di MAZZOLI in data 06.12.2003 . La rettifica di tale posizione è in corso di perfezionamento CAPPELLI Giovanni regolarmente tesserato con decorrenza 20.09.2003 Dal controllo di cui sopra emerge come , delle tre posizioni segnalate , quella effettivamente influente al fine che occupa , è quella di Cortili Alessio , che è stato tesserato dalla soc. Santa Chiara 6 giorni dopo averlo impiegato ( data del tesseramento 7 Marzo – data di impiego 1 marzo) In maniera impropria nella gar oggetto di contenzioso. P.Q.M La C.D accoglie il reclamo ed in applicazione dell’art. 12 comma 5 C.G.S inflige alla soc. Santa Chiara la punizione sportiva della pedita della gara con il punteggio di 0/2. Inoltre infligge alla medesima società l’ammenda pari a 50,00 € e al sig. Pelli Sisto Sirio . quale accompagnatore ufficiale la inibizione fino al 21 Aprile 2003 . Ordina la restituzione della tassa reclamo.
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