COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 38 del 3/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 40. – RECLAMO DELL’A.S. TOSCANA SPORT AVVERSO REGOLARITA’ GARA MULTIETNIC/TOSCANA SPORT DEL 7.3.2003 (9-3).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 38 del 3/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 40. – RECLAMO DELL’A.S. TOSCANA SPORT AVVERSO REGOLARITA’ GARA MULTIETNIC/TOSCANA SPORT DEL 7.3.2003 (9-3). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 35 del 13.3.2003; -l’A.S. Toscana Sport propone reclamo a questo Giudice Sportivo in relazione alla gara Multietnic/Toscana Sport, disputata per il Campionato di Calcio a 5 Serie D il 7 marzo 2003 e terminata con la vittoria della squadra di casa per 9-3. La reclamante, che prima della disputa dell’incontro aveva denunciato all’arbitro che le porte non erano ben saldamente fissate a terra come prescritto da regolamento, sostiene che il D.G. aveva dichiarato non conoscere tale normativa. Deduce inoltre l’A.S. Toscana Sport che le continue interruzioni dell’impianto di illuminazione avevano influito negativamente sulla regolarità della gara. Chiede quindi assegnarsi l’incontro con il punteggio di 2-0. Osserva il Giudice Sportivo come il reclamo debba essere rigettato confermando la validità della gara ed il risultato acquisito sul campo. Peraltro si rileva come la società reclamante in merito alle problematiche sul campo di gioco si sia comportata in modo irrituale, non avendo correttamente seguito il procedimento disciplinato dall’art. 24, comma 7, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva. La norma ora richiamata, che disciplina i reclami da proporsi al Giudice Sportivo in ordine alla regolarità del campo di giuoco (porte, misure, etc.), infatti, dispone che detti reclami devono essere preceduti da specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima della gara, ovvero da riserva verbale del capitano della squadra per irregolarità sopravvenuta nel corso della gara, che l’arbitro deve annotare sul cartoncino di gara. Il reclamo stesso, poi, deve essere preannunciato telegraficamente entro le 24 ore del giorno successivo a quello della gara a cui si riferisce. Nel caso in esame la riserva scritta non è stata presentata. Per quanto attiene altresì all’illuminazione, rileva il Giudice Sportivo che nel caso di specie dal rapporto del Direttore di gara si evince che la gara è stata portata a termine regolarmente nonostante l’interruzioni energetiche (causate fra l’altro proprio da un tesserato e da sostenitori ospiti !!! – vedi decisioni su C.U. n.35). La reclamante, quindi, non ha alcun motivo di dolersi. Per questi motivi il G.S., respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Toscana Sport di Scandicci (Firenze) ed ordina l’incameramento della tassa.
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