COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 39 del 10/4/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 183/03-gc.Reclamo Presentato Dalla Pol. Spianate Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Comminato La Sanzione Dell’ammenda Di Euro 1.200,00. ( C.U. N° 35 Del 13.03.2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 39 del 10/4/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 183/03-gc.Reclamo Presentato Dalla Pol. Spianate Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Comminato La Sanzione Dell’ammenda Di Euro 1.200,00. ( C.U. N° 35 Del 13.03.2003) Il Giudice Sportivo Regionale comminava l’ammenda di € 1.200,00 alla polisportiva Spianate per esposizione di scritte non regolamentari all’interno dell’impianto sportivo, in applicazione dell’art. 10 comma 2, n° 5, del C.G.S.. La sanzione traeva origine da quanto puntualmente rilevato dal D.G. nel rapporto di gara. Con il reclamo proposto la società richiede sostanzialmente una mitigazione della sanzione particolarmente pesante per le casse sociali. Evidenzia la reclamante che si tratta di atti di vandalismo compiuti durante la notte, precisando che le scritte “erano state fatte due settimane prima, ma è circa due anni che lottiamo con questi vandali e già molte altre volte abbiamo cancellato delle scritte o dei simboli ma loro non si arrendono”. Conclude con la richiesta di audizione personale. All’odierna udienza - con una esposizione a tratti eccessivamente plateale ed al limite del rispetto verso questa Commissione che esamina tutti i provvedimenti impugnati con la stessa massima serena attenzione e cura (non si dimentichi che questo Collegio, quale organo di seconda istanza, ha funzioni di garanzia dei diritti dei tesserati, finalizzata al rispetto delle norme federali che tutti i tesserati – nessuno escluso – sono tenuti ad osservare avendoli accettati con il tesseramento) - la società conferma quanto già scritto nel reclamo, precisando che l’impianto sportivo è utilizzato anche da altra squadra amatoriale e che di tali tipi di episodi fu fatta denuncia ai Carabinieri non sapendo a chi imputare il tutto. Il presidente della società chiede l’annullamento della sanzione, e deposita n° 5 fotografie che riprendono le scritte contestate. Nel supplemento di rapporto richiesto dal Collegio, il D.G. precisa quello che ha visto al momento della gara. Esaminato il fascicolo ed acclarata la sussistenza dell’episodio, questa Commissione evidenzia come la norma correttamente applicata dal Giudice Sportivo sia assolutamente inderogabile, ancorché severa nel determinare gli importi minimi e massimi. E’ vero altresì che lo stesso art. 10 comma 2 prevede un’attenuante al verificarsi di certe condizioni, ma tale attenuante – ove applicata – tenderà a determinare la misura della sanzione graduandola con congrue riduzioni all’interno degli importi, minimo e massimo, sanciti dalla norma. In altri termini, sussistendo il fatto, le Carte Federali non consentono in alcun modo di poter comminare una sanzione che sia al di sotto del minimo previsto. D’altra parte, non può non riconoscersi come la norma intenda tutelare e sanzionare tutti quei comportamenti (di incitamento al razzismo, alla violenza, all’intolleranza, ecc.) sempre più frequenti e che contrastano assolutamente con lo spirito e la lealtà sportiva. Nella fattispecie in esame la Commissione rileva che dalle fotografie prodotte risultano tracce di cancellature di scritte effettuate in periodi precedenti, il che conferma la tesi della società; è altresì vero, però, che la società avrebbe dovuto cancellare le scritte prima della gara, onde evitare le eccezioni mosse. Parimenti, da quanto esposto negli atti del reclamo, si deve dare atto che la società non è rimasta sempre inerme, ma ha provveduto varie volte a tentare di porre rimedio nel corso del tempo. Alla luce di tali elementi, che non potevano essere a conoscenza del Giudice Sportivo in quanto prodotti avanti alla C.D., il Collegio ritiene di poter ridurre la sanzione comminata al minimo inderogabile previsto dalla norma. P.Q.M. La Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda ai minimi tabellari, ovvero ad euro 1.033,00. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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