COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 39 del 10/4/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA170/03-sa.Impugnazione della Polisportiva FONTE BEL VERDE avverso le seguenti decisioni adottate dal G.S. Provinciale di Siena: squalifiche ai calciatori VANNUZZI Giuseppe – DEL BUONO Francesco, CHERUBINI Paolo per 4 giornate ; PASCUCCI Giacomo – FABBRIZZI Daniele per cinque giornate; FABBRIZZI Daniele fino al 18 maggio 2004; esito gara PIENZA/FONTE BEL VERDE del 15 febbraio 2003: gara vinta al PIENZA per due a zero (Com. Uff. n. 29 del 26 febbraio 2003).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 39 del 10/4/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA170/03-sa.Impugnazione della Polisportiva FONTE BEL VERDE avverso le seguenti decisioni adottate dal G.S. Provinciale di Siena: squalifiche ai calciatori VANNUZZI Giuseppe – DEL BUONO Francesco, CHERUBINI Paolo per 4 giornate ; PASCUCCI Giacomo – FABBRIZZI Daniele per cinque giornate; FABBRIZZI Daniele fino al 18 maggio 2004; esito gara PIENZA/FONTE BEL VERDE del 15 febbraio 2003: gara vinta al PIENZA per due a zero (Com. Uff. n. 29 del 26 febbraio 2003). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la revoca e/o la riduzione della sanzioni come sopra inflitte ai propri giocatori, e con riferimento all’esito della gara in questione, che il G.S. provinciale di Siena aveva così motivato: VANNUZZI Giuseppe – DEL BUONO Francesco - CHERUBINI Paolo per 4 giornate : “per avere impedito che fosse battuto un calcio di rigore, offendevano e minacciavano reiteratamente il D.G. “.- PASCUCCI Giacomo: per cinque giornate “ per avere gravemente offeso il D.G. ed essersi rifiutato di uscire dal terreno di gioco dopo il provvedimento di espulsione ed avere innescato una rissa”.- FABBRIZZI Daniele per cinque giornate: “ in qualità di capitano per non avere collaborato con il D.G. in un momento in cui i componenti della squadra, al fine di impedire che si battesse un calcio di rigore, offendevano e spintonavano il D.G.; ed anzi per essere stato, il medesimo capitano, solidale con i propri compagni.”.- FABBRIZZI Daniele, fino al 18 maggio 2004: “ ai sensi dell’art. 5 delle C.F. ( norme comportamento e sanzioni –C.G.S.); per il comportamento violento posto in essere da taluni componenti della propria squadra i quali non sono stati identificati dal D.G.”.- Esito gara PIENZA / FONTE BEL VERDE del 15 febbraio 2003: gara vinta al PIENZA per due a zero: “ per essere la gara stata sospesa dal D.G., il quale non è risuscito, a causa del comportamento dei giocatori della Soc. FONTE BEL VERDE, a far battere un calcio di rigore assegnato a favore della Soc. PIENZA. Peraltro si rileva che l’incontro non poteva proseguire in quanto la squadra della Società FONTE BELVEDERE era rimasta in 6 ( sei) giocatori a causa dei provvedimenti di espulsione presi dal D.G. nei confronti della suddetta squadra del FONTE BEL VERDE.”.- La reclamante introduceva varie argomentazioni, anche in sede di audizione dinanzi a questa CD. In buona sostanza, lamentava come le pur vibrate proteste di alcuni suoi giocatori non avevano, di fatto, creato alcuna condizione di reale aggressività verso il D.G. - peraltro fortemente suggestionato dai tifosi locali – e, tanto meno, aveva, in concreto, arrecato conseguenze o impedito che potesse dare corso alla effettuazione del rigore in favore degli avversari. La sospensione definitiva della gara non aveva, dunque, avuto alcuna giustificazione, se non “il sentirsi poco sicuro” da parte dell’arbitro che, in tale contesto, due sole espulsioni aveva notificato e bene avrebbe potuto, se ritenuto necessario, individuare altri giocatori anche al fine di applicare loro formali provvedimenti disciplinari. Per quanto concerne le squalifiche per quattro e cinque giornate, l’arbitro ha chiaramente descritto, nel rapporto, l’accaduto nei termini fattuali così come riportati dal Giudice sportivo nelle motivazioni adottate verso i giocatori in interesse. Il supplemento di rapporto (con il quale il medesimo DG si sofferma anche in considerazioni non riconducibili agli accadimenti e non di meno sull’applicabilità di norme federali o sul tenore della impugnazione) conferma le circostanze in esame ed il loro effettivo verificarsi. In ragione della fede privilegiate riconosciuta dalle Carte Federali alla versione dell’arbitro espressa negli atti formali da lui redatti, la stessa supera ogni altra, diversa o contraria, proposta dai tesserati. Deve, dunque, conclamarsi che i giocatori individuati, si siano resi protagonisti di offese e minacce reiterate e di un atteggiamento aggressivo tale da determinare un contesto vessatorio verso la di lui persona (VANNUZZI - DEL BUONO - CHERUBINI, con il PASCUCCI anche autore di un rifiuto ad uscire dal campo e quale soggetto innescante il degenerare dei fatti; ed il FABBRIZZI , in veste e ruolo di capitano con condotta affatto collaborativa verso il DG, anzi resosi a sua volta compartecipe delle condotte di quel gruppo). Le sanzioni adottate dal primo Giudice appaiono adeguate, in quanto congrue anche rispetto a decisioni per fatti similari. Occorre precisare che la presente decisione è stata adottata nella riunione della CD del 21 marzo 2003, cioè in data tale per cui l’eventuale pronuncia favorevole avrebbe potuto consentire l’effettiva ripresa dell’attività, tenuto conto dei tempi per la proposizione del ricorso, il suo pervenire in questa sede, la richiesta e l’inoltro degli atti al (e dal) Comitato in interesse. Quanto all’esito gara, la pronuncia resa in prima sede è anch’essa esatta e da confermarsi in quanto del tutto consequenziale agli accadimenti. L’arbitro ha ravvisato - con giudizio qui non sindacabile - una situazione di compromissione irreversibile per il regolare prosieguo dell’incontro ed in tale contesto - peraltro a tempo pressoché scaduto - ha pure ritenuto non opportuno notificare gli altri provvedimenti di espulsione, poi riportati come se effettuati, per la ritenuta sussistenza di pericolo che legittimano la redazione degli atti in tale senso - per non aggravare una situazione già tesa. In ogni caso, il numero di espulsioni effettive e virtuali, queste comunque necessariamente efficaci ai fini del valido prosieguo dell’incontro, non consentiva lo stesso, essendo la compagine del FONTE BEL VERDE con numero legale divenuto insufficiente. E’ meritevole di accoglimento il reclamo relativamente alla posizione del FABBRINI e relativamente alla squalifica a costui applicata in quanto capitano per fatti di violenza verso il D.G. ed in conseguenza del mancato riconoscimento dei reali autori. Occorre precisare - solo per completezza - che la norma oggi in vigore è stata recentemente sussunta nell’art. 2 comma 2 C.G.S., che sostituisce – senza modifiche di rilievo ai fini che occupano - l’art. 5 evocato dal Giudice, peraltro correttamente nei suoi presupposti. La Commissione - avuto riguardo alla dinamica dei fatti descritti dall’arbitro in quei concitati momenti finali dell’incontro – non esclude una non recondita possibilità di individuazione dei calciatori della FONTE BEL VERDE, i quali, una volta attorniato l’arbitro, l’hanno fatto oggetto, oltre che di offese e minacce anche di “spinte da tergo e strattonamenti”, il tutto al fine di non far battere il decretato calcio di rigore. Ed invero, ben cinque di loro hanno visto sanzionato il loro comportamento – come sopra esaminato – evidentemente sul presupposto della loro preventiva identificazione per le indebite frasi profferite. L’arbitro percepite le vessazioni ulteriori si è voltato e non è riuscito ad attribuirle a chicchessia. Pur essendo ragionevole pensare che gli autori siano annoverabili nel gruppetto dei soggetti anzidetto, la CD deve prendere atto di siffatta non identificazione - in quanto così refertata dal DG - e, con indicazione non precisata del numero complessivo degli atleti che lo avevano accerchiato, quindi residuando comunque un numero di soggetti responsabili di condotte indebite e non sanzionabili, allo stato. Ricorre dunque il presupposto dell’applicabilità della norma in questione, che rende obbligatoria la sanzione – di natura oggettiva – a carico del capitano e fino a che gli autori reali dei gesti di violenza non sia (no) identificato (i) o indicato (i) dalla stessa società, ciò che comporta l’immediata riqualificazione del capitano medesimo. Dunque, vi è margine solo per una valutazione in punto di gravità del gesto dell’ignoto autore al fine di graduare la sanzione da infliggersi al capitano, in virtù della norma anzidetta. Orbene, l’arbitro - anche in sede di supplemento di rapporto - non ha riferito di alcuna gravità concreta di tali spinte o strattonamenti; né tanto meno, di conseguenze apprezzabili alla sua persona, quali un indietreggiamento, o anche lesive , come la caduta, il dolore, o addirittura per patologie subite. Tenuta in debita considerazione la situazione descritta nel suo complesso, appare ragionevole ritenere – anche per la portata e natura degli atteggiamenti già sanzionati e del principio del favor rei nel dubbio di valutazione – che si sia trattato di un capannello di persone, ciascuna con gesticolare animato ed anche “mani addosso” all’arbitro con fare concitato, ma solo lievemente violento.- Ritiene conclusivamente il Collegio – tenuti presenti fatti e decisioni similari - che per la così apprezzabile natura delle azioni , le stesse non debbano essere valutate di particolare gravità e che pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, può essere ridotta. La sanzione congrua e proporzionata per il FABBRIZZI deve stabilirsi dal termine della squalifica per cinque giornate ( in quanto cumulabile) e comunque fino al 30 giugno 2003. P.Q.M. Respinge il reclamo relativamente alle sanzioni adottate nei confronti di FABBRIZZI Daniele (5 gare) PASCUCCI Giacomo, DEL BUONO Francesco, CHERUBINI Paolo, VANNUZZI Giuseppe ed in ordine all’esito gara, che qui conferma. Accoglie il reclamo, relativamente alla squalifica inflitta al calciatore FABBRIZZI Daniele fissandola, dalla scadenza delle irrogate cinque giornate, fino al 30 giugno 2003 ( anziché fino al 18 maggio 2004, come stabilito dal G.S.) In esito a tale accoglimento parziale del reclamo, dispone restituirsi la relativa tassa.
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