COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 39 del 10/4/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 188/03-gl. Gara Gaville – Bagno a Ripoli (0-0) del 15/03/03. Campionato di III categoria, in C.U. Comitato Provinciale di Firenze n.36 del 19/03/03.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 39 del 10/4/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 188/03-gl. Gara Gaville – Bagno a Ripoli (0-0) del 15/03/03. Campionato di III categoria, in C.U. Comitato Provinciale di Firenze n.36 del 19/03/03. Reclamo della Società Gaville avverso la squalifica fino al 30/06/03 del dirigente Orpelli Marco il quale “ a seguito di azione violenta avvenuta nel terreno di gioco, entrava indebitamente in campo e colpiva un calciatore avversario con calci aiutandosi con i bracci e provocandogli un gonfiore allo zigomo ed il naso sanguinante”. La reclamante asserisce che il proprio tesserato è entrato nel terreno di gioco solo per soccorrere il capitano della propria squadra che era rimasto a terra tenendosi la testa. La reclamante chiede l’accoglimento del reclamo. L’arbitro nel supplemento di rapporto modifica la versione dei fatti riportata in prime cure, sostenendo che l’Orpelli è entrato nel terreno di gioco scalciando ed allargando le braccia “ nel mucchio” che si era formato a seguito dell’azione violenta avvenuta nel gioco. La C.D. respinge il reclamo. La versione data dall’arbitro differisce comunque con quella della Società e tale versione, sia pure nella forma modificata, deve essere tenuta in considerazione al fine di valutare il fatto e la relativa sanzione. Il Collegio, ritiene che la condotta dell’Orpelli sia da considerare oltremodo scorretta e contraria ad ogni principio di condotta sportiva. Il fatto di essere entrato in campo scalciando e facendosi spazio con le mani all’interno di un assembramento di persone, avrebbe potuto provocare un evolversi della situazione in senso deteriore. Pertanto il tesserato deve essere sanzionato in maniera adeguata alle sue mansioni anche in virtù dell’esempio negativo che ha fornito ai propri calciatori. La sanzione inflitta viene pertanto confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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