COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 39 del 10/4/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE185/0-cc. Reclamo della Soc.Wild Duck calcio a 5 avverso il provvedimento del G.S. Regionale che ha disposto la ripetizione della gara Wild Duck — G.S. Libertas La Torre non disputata in data 21.02.2003 . ( C.U.n° 36 del 20.03.2003 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 39 del 10/4/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE185/0-cc. Reclamo della Soc.Wild Duck calcio a 5 avverso il provvedimento del G.S. Regionale che ha disposto la ripetizione della gara Wild Duck -- G.S. Libertas La Torre non disputata in data 21.02.2003 . ( C.U.n° 36 del 20.03.2003 ) Il G.S.Regionale esaminata la motivazione con la quale l’arbitro della gara indicata in epigrafe non ha dato corso alla stessa ne ha disposto la ripetizione. Di ciò si duole la Wild Duck con il reclamo qui inoltrato e chiede di essere ascoltata “….per dimostrare come gli arbitri abbiano unilateralmente ed univocamente,dopo aver testualmente constatato le non regolamentari suole delle scarpe degli atleti del G.S.Libertas La Torre….” stabilito che le scarpe indossate dalla squadra avversaria della reclamante non erano idonee all’uso sul parquet del campo della società reclamante . Aggiunge ancora il reclamo che l’ arbitro avrebbe demandato l’incombenza di tale controllo al responsabile della squadra ospitante. Premette la Commissione che la questione trae origine dalla pubblicazione avvenuta con il C.U. n.9 del 12/09/2002 della comunicazione,fatta al momento della iscrizione della squadra Wild Duck al campionato,della necessità che il giuoco sul terreno di detta società venisse praticato con scarpe “ a suola neutra”. Fatta questa necessaria premessa la C.D .passa ad esaminare il caso di specie. Al momento di dare inizio alla gara il Presidente della squadra ospitante faceva presente all’arbitro che le scarpe calzate dai calciatori della squadra avversaria non rispondevano alle caratteristiche previste per l’uso di quel campo chiedendo,con apposito scritto,che la gara non venisse disputata. L’arbitro accoglieva detta richiesta e non dava inizio alla gara. Il G.S. Regionale ,attivato dal rituale reclamo proposto dal G.S.Libertas La Torre,rilevando la sussistenza di un errore commesso dall’arbitro nel non far disputare l’incontro, ha disposto la ripetizione della gara con il provvedimento che in questa sede viene impugnato. Il gravame proposto non può essere accolto . E’ infatti compito dell’arbitro ,prima di dare inizio alla competizione,accertarsi della sussistenza di tutti i requisiti di carattere sostanziale e formale previsti dalla vigente normativa. Correttamente il G,S.Regionale ha richiamato a tal proposito il mancato rispetto della regola n° 5 del Regolamento di gioco cosi come altrettanto puntuale è il G.S. allorché ricorda come l’uso di un particolare tipo di calzature sia stato posto in essere dalla reclamante e che ,una volta che la cosa sia stata accettata dal C.R.T. con la pubblicazione sul C.U.,la relativa richiesta acquisisce il carattere di norma regolamentare. Quale conseguenza diretta di ciò la eventuale relativa inadempienza da parte di una qualsiasi squadra deve essere accertata direttamente dall’arbitro cui compete ,come sopra detto ,di accertare la sussistenza dei requisiti necessari perché la gara possa aver luogo e tale accertamento non può essere in alcun modo demandato al dirigente di una Società . E’ parere di questo giudice che l’arbitro ,una volta accertata la inidoneità delle scarpe rispetto al terreno di giuoco,avrebbe dovuto concedere al G.S. La Torre un lasso di tempo ( non inferiore al tempo di attesa ) al fine del reperimento di scarpe idonee e quindi ,in caso di mancato adempimento, non dare inizio alla gara facendo menzione del tutto sul rapporto di gara ,con le conseguenze disciplinari la cui determinazione è demandata agli organi della disciplina sportiva. Desta,peraltro,meraviglia il comportamento della società reclamante la quale, nel corso della richiesta audizione del suo rappresentante,ha insistito nella non ripetizione della gara escludendo l’ipotesi di una vittoria o di una sconfitta a tavolino. In proposito occorre ricordare che una gara non può,ai fini della classifica del campionato,rimanere del tutto priva di un risultato per cui perfettamente coerente con le carte federali appare la decisione del G.S:. P . Q . M . La C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della relativa tassa .
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it