COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 40 del 17/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 189/03-Rn. Reclamo La A.C. Soci Avverso Inibizione Sassoli Moreno Fino Al 13112004 (C.U. N° 35 Del 1332003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 40 del 17/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 189/03-Rn. Reclamo La A.C. Soci Avverso Inibizione Sassoli Moreno Fino Al 13112004 (C.U. N° 35 Del 1332003) Propone rituale reclamo la A.C. Soci avverso la inibizione in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “Allontanato per aver offeso il D.G., lanciava la bandierina verso l’arbitro senza colpirlo per essere riuscito quest’ultimo a schivarlo. Una volta recatosi in tribuna persisteva nel proprio contegno ingiurioso e minacciava il D.G. fino al termine del primo tempo”. La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione contesta la decisione sostenendo la non veridicità dei fatti così come riportati nel rapporto arbitrale, infatti pur ammettendo il contegno offensivo nega che il Sassoli abbia volontariamente tirato la bandierina all’indirizzo del D.G., ma afferma che l’oggetto in questione fu scagliato in gesto di stizza sul terreno di gioco. A sostegno della propria tesi allega videocassetta dell’incontro e chiede l’audizione personale. Le argomentazioni difensive infatti venivano ribadite all’udienza 1142003 nella quale preliminarmente la C.D. restituiva (e la reclamante ne prendeva atto) la videocassetta prodotta in quanto prova non ammissibile ostandovi il disposto dell’art. 31 CGS, laddove la documentazione audiovisiva è ammissibile solo in caso di errore di persona. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide comunque di accogliere il reclamo. Il reclamo che, lo ricordiamo, ammette le intemperanze verbali del dirigente Sassoli che svolgeva nell’ambito della gara funzione di assistente arbitro di parte, sottolinea che il gesto più grave attribuito all’incolpato, ovvero il lancio della bandierina, era da interpretarsi come gesto di stizza senza alcun intendimento lesivo, e il lancio non era stato effettuato in direzione dell’arbitro ma verso il terreno. Tale impostazione fattuale trova conferma nel supplemento di rapporto nel quale il D.G. ridimensiona notevolmente l’episodio, testualmente l’arbitro riferisce che “il dirigente gettava la bandierina sul terreno di giuoco a circa 45 metri per un gesto di stizza e non con l’intenzione di colpirmi ed io vedendo partire il lancio ho avuto solo il presentimento che potesse colpirmi.”. Risulta quindi evidente alla luce della precisazioni fornite nel supplemento che l’episodio va notevolmente ridimensionato ditalchè anche la sanzione comminata dal primo giudice, che aveva sanzionato sulla sola scorta del rapporto laddove tale episodio era riportato con toni decisamente più gravi, va ridotta. Devesi peraltro sottolineare come, ancorché sia stato ritenuto ed accertato essere un gesto di stizza, il comportamento del Sassoli sia da ritenersi comunque grave sia per la qualifica dello stesso nella gara, sia per l’oggettiva pericolosità del lancio di una corpo contundente che avrebbe potuto anche involontariamente colpire l’arbitro o qualche giocatore. Alla luce di tali argomentazioni la sanzione va quindi ridimensionata, ma mantenuta su certi livelli di gravità anche in considerazione del comportamento complessivo del dirigente. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la inibizione a Sassoli Moreno fino al 13112003 ed ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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