COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 40 del 17/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 194/03-sa. Impugnazione del G.S. BORGO a MOZZANO avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale in ordine all’esito gara Atletico Carrara – Borgo a Bozzano del 16 febbraio 2003 (Com. Uff. n. 36 del 20 marzo 2003).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 40 del 17/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 194/03-sa. Impugnazione del G.S. BORGO a MOZZANO avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale in ordine all’esito gara Atletico Carrara – Borgo a Bozzano del 16 febbraio 2003 (Com. Uff. n. 36 del 20 marzo 2003). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo l’annullamento della decisione di cui in epigrafe - con conseguente assegnata vittoria per 2-0 in favore della G.S. Borgo a Bozzano in luogo del risultato di 2 - 1 per l’Atletico di Carrara dei Marmi, determinatosi sul campo. Deduce anche in questa sede la reclamante (ribadendo ed ampliando ciò che già aveva introdotto dinanzi al primo Giudice) che la decisione qui impugnata è erronea in quanto, in esito a condotta pretestuosa e preordinata di taluno dell’Atletico Carrara (del quale pare sia stato anche udito un preventivo colloquio con altri appartenenti o tesserati o sostenitori della stessa società per concertare quanto poi realizzato nella parte finale del secondo tempo) era stato effettuato un fischio da parte di persona diversa dall’arbitro, ciò che aveva arrestato la partecipazione al gioco da parte di molti degli atleti ed il prosieguo dell’azione condotta dal portatore di palla, senza alcuna difesa contrapposta all’azione di attacco dell’Atletico Carrara e tale da determinare la rete nei secondi immediatamente successivi. Deduce, ancora, che, verso la fine del secondo tempo, appartenenti o simpatizzanti della stessa squadra avrebbero posto in essere altra condotta artificiosa, con lancio di un pallone dalla panchina dell’Atletico alla tribuna e, da qui, in campo, per due volte; ciò che aveva determinato la interruzione di azioni di attacco del Borgo a Bozzano utili a conseguire il pareggio. Alla luce di tali condotte non regolamentari – apprezzate anche dall’arbitro – la gara non avrebbe avuto valido esito, in ragione del marcato e doloso pregiudizio posto in essere in danno dello stesso Borgo a Bozzano La impugnazione deve essere respinta. La Commissione Disciplinare condivide le argomentazioni esposte dal Giudice sportivo nella ampia motivazione adottata e riportata sul C.U.- Puntuale, altresì, risulta il richiamo alle norme in interesse, atte a disciplinare il caso di specie.In definitiva, è possibile aggiungere che, posta la stessa verosimiglianza del narrato della reclamante e cioè anche valutati come effettivamente accaduti gli episodi artificiosamente indotti da persone riconducibili al sodalizio avversario, come sopra descritti – dei quali pure vi è sufficiente traccia negli stessi atti arbitrali, salvo talune precisazione che si diranno – i medesimi accadimenti sono “estranei” a condotte dei tesserati in campo ( l’arbitro esclude che, quanto alla prima vicenda, siano stati protagonisti giocatori e/ o tesserati della panchina dell’Atletico Carrara, essendo egli vicino a tale postazione, comunque avendo, in quel contesto, lo sguardo tale da poterlo apprezzare) o comunque non refertati dal DG. In ragione di ciò, non possono, in ogni caso, spiegare rilevanza sull’esito e sulla validità delle azioni di gioco e del risultato comunque perfezionatosi, posto che neppure sono sanzionabili con interventi arbitrali diretti ed efficaci (anche solo) a determinare la interruzione del gioco o l’adozione di provvedimenti disciplinari. In altri termini, la circostanza che i difensori del Borgo a Bozzano si siano arrestati sentito quale fischio estraneo non poteva dipendere da decisione arbitrale ed, anzi, quest’ultimo che pure aveva percepito quello stesso fischio ha fatto ampi gesti per far continuare il gioco, in quanto l’azione non aveva irregolarità per fatti tecnici idonei a determinarne l’arresto.Per ciò che concerne il doppio pallone - trattasi di unico fatto, come descritto e ribadito anche in sede di supplemento di rapporto qui inoltrato; l’arbitro, tra l’altro non può riferire, se il pallone sia stato preventivamente lanciato dalla panchina alla tribuna - che ha determinato la rituale interruzione del gioco con la ripresa dello stesso a mezzo dello “scodellamento” del pallone tra due atleti antagonisti nei pressi della linea di centrocampo e, quindi, non in posizione determinante; ciò che, dunque, esclude ogni ragionevole riflesso sulle possibilità offensive della squadra interessata. Preso atto di quanto sopra, le indicazioni che emergono dal rapporto gara e dalle dichiarazioni dell’arbitro, attestano - quali fonti dotate di fede privilegiata dalla Carte Federali – la non inferenza sulla regolarità dello svolgimento dell’incontro, a termini di regolamento.-In ragione della concreta possibilità che tali condotte siano state comunque realizzate da soggetti in ordine ai quali la Società ospitante è tenuta a responsabilità diretta, od oggettiva per controllo sugli stessi, e posto che oltre alla segnalazione della stessa Borgo a Mozzano, vi è specifico resoconto nelle dichiarazioni arbitrali, che dunque, almeno in parte, ne ha rilevato la sussistenza, ritiene questa CD che possano essersi verificati fatti riconducibili alla violazione del generale principio di lealtà e probità sportiva, sanzionabile ai sensi dell’art. 1 del CDS ed il cui accertamento deve essere rimesso all’ Ufficio indagini. P.Q.M.Respinge il reclamo, conferma la decisone del GS di cui in epigrafe, e dispone incamerarsi la relativa tassa.Dispone, altresì, la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini affinché accerti la sussistenza di fatti riconducili alla violazione dell’art. 1 CDS.
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