COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 40 del 17/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 204/03-cr. Reclamo della Pol. Tempora avverso dec. Del G.S Regionale. Squalifica CRESTI Alessandro per 5 gg. (C.U 38 del 03.04.2003)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 40 del 17/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
204/03-cr. Reclamo della Pol. Tempora avverso dec. Del G.S Regionale. Squalifica CRESTI Alessandro per 5 gg. (C.U 38 del 03.04.2003)
Questa la motivazione con la quale il G.S Regionale assumeva il provvedimento i epigrafe indicato chiamato a pronunciarsi su fatti attinent“ A gioco fermo, sferrava un violento pugno al volto di un calciatore avversario procurandogli conseguenze tali da rendere necessaria la sostituzione”
i alla gara Tempora Bettolle – Montagnano del 30.03.2003
Con rituale e formalmente corretto reclamo , la soc. Bettolle chiede a questa C.D di rivedere la sanzione inflitta al calciatore Cresti.
Non contestando quanto allo stesso addebitato e seppur biasimando il comportamento scorretto del tesserato , la societa’ chiede di tenere in debito conto il fatto che il pugno del Cresti altro non e’ stato che un atto violento in risposta ad una scorrettezza ricevuta ( colpo con la testa contro l’arcata sopracigliare) . Si sofferma inoltre la societa’ su alcuni particolari che renderebbero il Cresti particolarmente “ sensibile e vulnerabile” relativamente all’arcata dentaria superiore tanto da renderlo particolarmente sensibile avendo lo stesso subito in detta parte del corpo , interventi chirurgici.
Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto
Le argomentazioni fornite dalla societa’, appaiono una mera difesa di parte atteso che niente puo’ essere detto relativamente allo stato fisico del calciatore dal momento che lo stesso prende regolarmente parte a gare ufficiali di campionato ma soprattutto contrastano con la puntuale , precisa descrizione del D.G , il quale , vale la pena ricordarlo, nell’episodio e’ sicuramente parte disinteresata.
Niente puo’ essere neanche detto , relativamente all’entita’ della sanzione atteso che il Primo Giudice ha ben quantificato la squalifica attenendosi a quanto stabilito dall’art. 14 comma 1 lettera f) C.G.S che fissa un minimo edittale per condotta particolarmente violenta o di eccezionale gravita’ ( fuoriuscita di sangue e sostituzione.)
P.Q.M
La C.D respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa.
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