COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 40 del 17/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 171/03-cc. Reclamo proposto dalla U.S.Pianese avverso la omologazione della gara Fonte-Bel Verde Pianese disputata in data 22.02.2003 valida per il campionato Juniores provinciale.
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 40 del 17/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
171/03-cc. Reclamo proposto dalla U.S.Pianese avverso la omologazione della gara Fonte-Bel Verde Pianese disputata in data 22.02.2003 valida per il campionato Juniores provinciale.
Il reclamo,ritualmente proposto dalla U.S.Pianese ,è volto a vedersi assegnata la vittoria a tavolino per 2 a 0 nei confronti della Soc. Fonte Bel Verde per avere detta società utilizzato nella gara che ha visto opposte le due squadre ,in data 22.02.2003,giuocatori non aventi titolo in quanto espulsi in precedenza e pertanto,in base al principio dell’automatismo delle sanzioni,impossibilitati a partecipare all’incontro.
Richiama a tal proposito la delibera assunta dal G.S.Provinciale di Siena con il C.U n° 29 che riporta squalifiche di varia entità irrogate a calciatori della squadra Fonte Bel Verde a seguito di fatti avvenuti durante la disputa dell’incontro svoltosi in data 15.02.2003 tra detta squadra ed il Pienza Imp.Comunale,indicandone i nomi .
La vertenza sollevata è più complessa di quanto appaia dal proposto reclamo dovendosi infatti
esaminare quanto accaduto in occasione della gara disputata in data 15 febbraio u..s. dalla Soc .Bel Verde .
L’arbitro di quella gara veniva duramente contestato,a seguito di una decisione tecnica,da numerosi giuocatori della società Bel Verde che giungevano ad impedirgli di far battere un calcio di rigore costringendolo quindi a sospendere la gara al 45° del II tempo,sul risultato di 1 a 1 .
Nella confusione che si era verificata il D.G. espelleva ,notificandogli il provvedimento, il calciatore Giacomo Pascucci mentre ,pur avendoli identificati,non notificava alcunchè ai calciatori Fabbrizzi,Vannuzzi,Del Buono e Cherubini,limitandosi a considerarli espulsi .
Il comunicato ufficiale del Comitato di Siena ,emesso in data 19 febbraio, non recava alcun provvedimento del G.S Provinciale competente,provvedimenti che venivano invece presi con il comunicato successivo recante il n°29 in data 26 febbraio,consistenti nella squalifica per svariate giornate a tutti i calciatori sopra indicati.
In data 22 febbraio,come sopra ricordato,si disputava la gara Fonte Bel Verde – Pianese a cui partecipavano tutti i giuocatori del Bel Verde sopraindicati ad eccezione del calciatore Pascucci : da qui il reclamo della Soc.Pianese motivato come indicato in premessa .
In merito questa Commissione osserva :
l’automatismo della squalifica invocato dalla reclamante è previsto dal 2 comma dell’art 36 del C.di G.S.in vigore, il quale ne prevede la applicazione ai giuocatori espulsi dal campo.
L’espulsione è il provvedimento disciplinare con il quale l’arbitro della gara allontana dal campo un calciatore e soggiace “ ad substantiam” ad una precisa formalità di notifica, quale la ostentazione del cartellino rosso, che rende “pubblico”,il provvedimento preso notificandolo sia all’interessato che agli altri calciatori ed al pubblico.
Diverso appare il caso in esame dato che il D.G.,considerato il clima particolarmente incandescente esistente in campo si è limitato a considerare espulsi dal campo i calciatori Fabbrizzi,Vannuzzi,Del Buono e Cherubini.
Nessuna notifica veniva quindi eseguita e nessuno ne poteva venire a conoscenza ( calciatori e Società) al di fuori del G.S Provinciale che ha ricevuto il rapporto di gara nella 48 ore successive alla sua disputa e che avrebbe potuto provvedere fin dal C.U. n°28 .
Comunque,mancando al provvedimento preso tale forma di pubblicità ,la esecuzione delle sanzioni non può che avvenire ( secondo il disposto del c.2 dell’art 12 ) dal momento della loro pubblicazione sul C.U.e quindi, nel caso di specie,dal 26 febbraio u.s.,data di emissione del C.U n.29, per cui alla data del 22 febbraio i calciatori in oggetto avevano titolo per prendere parte alla competizione.
Devesi ancora rilevare come a nessuna delle sanzioni adottate (con la sola eccezione di quella comminata al Pascucci che,in effetti,non ha preso parte alla gara del 22.febbraio.) possa essere applicato il principio di automatismo,risultando dette sanzioni tutte di gran lunga superiori a quella prevista,in una giornata,dal disposto dell’art.32 già richiamato.
E’ comunque evidente che in detti casi diventa opportuno,anche se la decisione sull’esito della gara richieda un supplemento istruttorio,adottare immediatamente i provvedimenti disciplinari a carico di calciatori in ordine al cui comportamento non esista ,sulla base del rapporto arbitrale, alcun dubbio.
P.Q.M
La C.D . delibera di respingere il reclamo e, pur rendendosi conto della particolarità del caso,dispone l’incameramento della tassa a norma del n°15 dell’art.23 del Codice di Giustizia Sportivo.
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