COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 40 del 17/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 196/03-pv. Oggetto: Reclamo della Società G.S. Libertas La Torre Pontassieve, avverso alla squalifica per sei gare effettive inflitta dal G.S. al giocatore Avallone Domenico( C.U. n. 37 del 27/03/2003).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 40 del 17/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE
196/03-pv. Oggetto: Reclamo della Società G.S. Libertas La Torre Pontassieve, avverso alla squalifica per sei gare effettive inflitta dal G.S. al giocatore Avallone Domenico( C.U. n. 37 del 27/03/2003).
Il G.S., con riferimento alla partita disputatasi in data 21/03/2003 tra la società Cecchi D.L.F. Firenze e la reclamante, motivava così la sanzione applicata al giocatore Avallone Domenico: “Espulso per aver offeso il D.G., uscendo dal campo colpiva con una testata un giocatore avversario provocandogli un vistoso ematoma”.La Società U.S. Libertas La Torre Pontassieve proponeva formale reclamo contestando la sussistenza di qualsiasi comportamento offensivo nei confronti del D.G. ed invocando circostanze attenuanti quali la sistematica contestazione subita dallo stesso giocatore da parte della panchina avversaria e l’aggressione di un calciatore della squadra avversaria che avrebbe “pestato violentemente” l’Avallone causandone la reazione. Per tali ragioni la Società avanzava istanza per una riduzione della sanzione applicata.
La C.D. rileva peraltro che il rapporto di gara redatto dal D.G. contrasta decisamente con le motivazioni presenti nel reclamo. L’arbitro descrive dettagliatamente la frase, indubbiamente offensiva, che l’Avallone avrebbe pronunciato uscendo dal terreno di gioco e rappresenta come non violento il calcio subito dallo stesso ad opera di un avversario che peraltro veniva immediatamente espulso.
La reazione spropositata del calciatore e la relativa lesione provocata al giocatore colpito appaiono supportare e giustificare ampiamente la sanzione comminata dal G.S..
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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