COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 40 del 17/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 205/03-cr. Reclamo del C.F Arezzo avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica Maffucci Noemi per 3 gg. ( C.U 38 del 03.04.2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 40 del 17/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 205/03-cr. Reclamo del C.F Arezzo avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica Maffucci Noemi per 3 gg. ( C.U 38 del 03.04.2003) L’arbitro della gara Pol. Novoli – C.F Arezzo , nel proprio rapporto , riferisce di come al 38° del II tempo , abbia allontanato dal campo la calciatrice Maffucci per averlo offeso a seguito di una sua decisione tecnica. Riferisce altresi’ il D.G di come la stessa Maffucci , all’esposizione del cartellino rosso , abbia reiterato le offese con altra e diversa frase ma di stessa natura. Il competente Giudice Sportivo assumeva nei confronti dell’atleta, il provvedimento in oggetto indicato. Contro tale sanzione , reclama la societa’ F.C Arezzo e , sebbene non smentisca i fatti , tende a renderli privi di ogni connotazione lesiva nei confronti del D.G e dovuti essenzialmente alla fatica e alla volonta’ della calciatrice nel volersi esprimere sempre al meglio. Conclude rendendosi disponibile ad un confronto con l’arbitro per chiarire ogni equivoco. Il reclamo e’ infondato e merita di esere respinto. Preliminarmente va osservato come non sia consentito , dalla vigente normativa , nessun confronto fra tesserati e arbitri men che meno per un “chiarimento” atteso che il Direttore di gara deve limitarsi a riferire i fatti spettando poi agli organi di giustizia stabilire l’entita’ della sanzione. Nel caso di specie , il G.S , ha perfettamente interpretato gli eventi sanzionando adeguatamente il comportamento della Maffucci in linea con una costante giurisprudenza in materia P.Q.M La C.D respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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