COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 GARA: A.S. SANTO SPIRITO/U.S. SPORTING ARNO DEL 4.4.2003 (non disputata).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 GARA: A.S. SANTO SPIRITO/U.S. SPORTING ARNO DEL 4.4.2003 (non disputata). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.39 del 10.4.2003; -il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali; -ribadito il principio della responsabilita' oggettiva, gravante sulla societa' ospitante di una gara, in relazione all'obbligo specifico di porre a disposizione un campo di gioco rispondente alle prescrizioni regolamentari; -considerato come cio' non sia avvenuto nella specie e che detta societa' non sia stata in grado di porre rimedio alle riscontrate irregolarita'; -ritenuto quindi che la mancata disputa della gara va posta a carico della societa' medesima, cui deve essere inflitta la punizione sportiva stabilita dall'art.12 C.G.S. ; P.Q.M. infligge all'A.S. Santo Spirito di Firenze la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara.
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