COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 213/03-cc. Reclamo della Polisportiva Spoiano in opposizione alla delibera con la quale il G.S.Regionale ha inflitto la squalifica per quattro giornate al calciatore Rossi Omar. ( C.U. n.39 del 10.4.2003 ) .

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 213/03-cc. Reclamo della Polisportiva Spoiano in opposizione alla delibera con la quale il G.S.Regionale ha inflitto la squalifica per quattro giornate al calciatore Rossi Omar. ( C.U. n.39 del 10.4.2003 ) . Il legale rappresentante della Pol.va Spoiano si duole della decisione presa dal G.S:Regionale, indicata in epigrafe, ritenendo la sanzione eccessiva se rapportata a quanto accaduto nel corso della gara Spoiano - Pozzo disputata in data 6 aprile u.s. . Alla motivazione data dal Giudice : “ Espulso per aver tentato di colpire un avversario a gioco fermo, alla notifica offendeva il D.G. .Sanzione aggravata perché capitano “, oppone la reclamante le qualità sportive, disciplinarmente corrette nel tempo, del proprio calciatore; l’aver egli reagito ad un fallo volontario di un avversario ed escludendo, stando alle dichiarazioni rese in proposito dal calciatore alla propria società, che le frasi offensive pronunciate fossero dirette al D.G.. Il reclamo non può essere accolto poiché il G.S, preso atto del fatto che la Società non smentisce l’addebito fatto al calciatore ( tentativo di colpire un avversario ) che ha dato luogo alla espulsione, ha sanzionato il comportamento del calciatore in base alla descrizione che dei fatti risulta dal rapporto di gara, documento che, come è noto, costituisce l’unica fonte di prova certa a disposizione degli organi della giustizia sportiva. Confermata quindi la decisione del Primo Giudice in punto di fatto essa deve esaminata in ordine alla sua congruità a fronte della eccessività invocata dalla reclamante. A questo riguardo la sanzione appare del tutto congrua in considerazione che alla squalifica per un turno, conseguente alla espulsione, devono aggiungersi le due quali conseguenza delle offese rivolte al D.G,. nonché la giornata aggiuntiva determinata dall’essere il Rossi il capitano della propria squadra e, per ciò stesso,tenuto ad un comportamento regolamentare specie nei confronti dell’arbitro . P , Q . M . la C,D. delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della relativa tassa .
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it