COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 179/03-rn.Reclamo La U.S. Castelnuovo Avverso Squalifica Parenti Andrea Fino Al 2’22006 (C.U. N° 32 Del 1232003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 179/03-rn.Reclamo La U.S. Castelnuovo Avverso Squalifica Parenti Andrea Fino Al 2’22006 (C.U. N° 32 Del 1232003) Propone rituale reclamo la U.S. Castelnuovo avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Provinciale di Massa con la seguente motivazione: “Offendendo reiteratamente il D.G. lo colpiva con un violento pugno alla spalla procurandogli forte dolore che comunque non gli impediva di riprendere dopo alcuni minuti la regolare direzione di gara”. La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione contesta la decisione sostenendo la non veridicità dei fatti così come riportati nel rapporto arbitrale, infatti pur ammettendo il contegno di protesta nega che il Parenti abbia volontariamente colpito il D.G. avendolo sì urtato ma del tutto involontariamente, uscendo senza ulteriori proteste dopo la notifica. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere il reclamo, esclusivamente sotto il profilo della congruità della sanzione. Nel supplemento di rapporto il D.G. conferma l’episodio, specifica che il giocatore non aveva alcuna intenzione di richiamare l’attenzione ma solo di colpire l’arbitro in modo volontario. Risulta quindi evidente alla luce della precisazioni fornite nel supplemento che l’episodio non può essere ricondotto a casualità o ad intenzioni diverse da quelle di colpire l’arbitro. Devesi peraltro rilevare come la sanzione comminata sia eccessiva, il gesto del Parenti è gravissimo, non vi è dubbio sia volontario e destinato a ledere, ma, certamente il pugno in una spalla non può essere, a livello di sanzione, accomunato ad un pugno al volto, il quale ha ben altre possibilità lesive. Alla luce di tali argomentazioni la sanzione va quindi ridimensionata, ma mantenuta su certi livelli di gravità. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Parenti Andrea fino al 2092004 ed ordina restituirsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it