COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 199/03-Gc. Reclamo Presentato Dall’u.S. Vecchiano Sangiuliano Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Nicoli Francesco Fino Al 27.03.2004. C.U. N° 37 Del 27.03.2003

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 199/03-Gc. Reclamo Presentato Dall’u.S. Vecchiano Sangiuliano Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Nicoli Francesco Fino Al 27.03.2004. C.U. N° 37 Del 27.03.2003. Il Giudice Sportivo Regionale squalificava il sig. Nicoli Francesco fino al 27.03.2004 poiché questi passando di fianco all’arbitro gli sputava volontariamente contro raggiungendolo ad uno stinco.Il fatto accadeva nel corso della gara Stiava / Spa Vecchiano Sangiuliano del 22.03.2003.Con il reclamo proposto, la società conferma in buona sostanza il gesto del tesserato, ma nega la volontarietà del giocatore di colpire l’arbitro, e per questo motivo richiede una sostanziale mitigazione della sanzione irrogata.La società si rende altresì disponibile per una “eventuale audizione nel caso in cui codesta commissione la ritenesse necessaria”.Preliminarmente, questo Collegio ritiene (ribadendo un orientamento già più volte espresso) che tale ultima affermazione non possa configurarsi come formale richiesta di audizione personale, la quale – se del caso – deve essere espressamente, chiaramente ed inequivocabilmente richiesta dalla società che vuole essere udita, senza lasciare margini di interpretazione alla Commissione.Ciò detto, il Collegio ha richiesto al D.G. un supplemento di rapporto, dal quale emerge la volontarietà del gesto del Nicoli, anche perché l’arbitro afferma di essere rimasto per più di mezzo minuto in quella posizione prima che passasse il giocatore. Era, quindi, pressoché impossibile che il tesserato non si fosse accorto della sua presenza, come invece asserito nel reclamo.Sull’entità della sanzione, è sempre stato orientamento di questa C.D. considerare lo sputo come un gesto altamente spregevole ed irriguardoso.La circostanza che abbia colpito il D.G. allo stinco invece che in altre parti del corpo è senz’altro stata tenuta di conto dal Primo Giudice. In altri termini, la Commissione Disciplinare ritiene la sanzione comminata equa e ben graduata.P.Q.M.La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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