COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 53 del 30/6/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 224/03-rn. Reclamo A.C. Montecarlo 2000 Avverso Dec. G.S Provinciale di Lucca. Squalifica Piccinini Nicola Fino Al 1742004 (C.U. N° 40 Del 1742003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 53 del 30/6/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 224/03-rn. Reclamo A.C. Montecarlo 2000 Avverso Dec. G.S Provinciale di Lucca. Squalifica Piccinini Nicola Fino Al 1742004 (C.U. N° 40 Del 1742003) Propone rituale reclamo la A.C. Montecarlo 2000 avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Provinciale di Lucca con la seguente motivazione: “A fine gara si sputava sulla mano e porgendola al D.G. gliela stringeva salutandolo ironicamente”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione nega che il giocatore possa aver stretto la mano del D.G. dopo essersi sputato sulla stessa, in primo luogo si chiede come mai il D.G. abbia accettato il saluto se veramente avesse visto il giocatore sputarsi sulla mano prima di porgerla, in secondo luogo ipotizza che la mano fosse bagnata in quanto il calciatore si era asciugato il sudore dalla barba, portata lunga, e l’arbitro abbia solo presunto che l’umidità della mano fosse dipesa da saliva. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto, esaminati gli atti decide di accogliere il reclamo. Innanzitutto va precisato che la società reclamante aveva chiesto di essere udita, ma all’udienza fissata si presentava lo stesso giocatore squalificato con delega del presidente della società, non veniva pertanto ascoltato in quanto la delega non può essere rilasciata a tesserato colpito da squalifica o inibizione, a meno che non abbia reclamato in proprio. Venendo al merito del provvedimento impugnato, va considerato come il D.G. nel proprio supplemento ha asserito di non aver assolutamente visto il Piccinini compiere il gesto di sputarsi sulla mano prima di porgergliela, in tal caso, precisa, non avrebbe acconsentito al saluto, ma afferma di aver solo presunto che il gesto fosse stato effettuato, dopo aver notato sulla mano del liquido che egli ha ritenuto fosse saliva. Le precisazioni e, soprattutto il fatto che il D.G. non abbia direttamente veduto il giocatore fare il gesto, fanno insorgere il dubbio che la ricostruzione dei fatti effettuata dalla reclamante possa essere veritiera, e, del resto, in caso di dubbio vale il principio generale del favor rei. Il comportamento del giocatore non è peraltro esente da censure, in quanto il tono ironico usato nel saluto e la sicura presenza di umidità sulla mano (sudore o saliva che fosse), fanno ritenere che non siano state dal Piccinini poste in essere tutte quelle cautele e misure preventive, come ad esempio asciugarsi la mano alla divisa di gioco, al fine di evitare comportamenti ed azioni che potessero essere interpretate dal D.G. come lesive ed offensive. Fatte queste precisazioni e preso atto della complessiva e sostanziale modifica effettuata dall’Arbitro nel supplemento di rapporto rispetto alla versione fornita nel rapporto di gara, la sanzione inflitta dal primo giudice appare sproporzionata a quanto effettivamente accaduto, e va quindi ridotta a mesi cinque di squalifica. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Piccinini Nicola fino al 17 settembre 2003, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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