COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 44 del 15/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 219/03-rg.Reclamo Del C.S. San Donnino Bisenzio Avverso La Decisione Del G.S. che ha squalificato i calciatori Bisconti Francesco e Rizzo Michele per quattro gare; i calciatori Marocchi Andrea e De Simone Giovanni per cinque gare. ( C.U. n.39 del 10-04-03.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 44 del 15/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 219/03-rg.Reclamo Del C.S. San Donnino Bisenzio Avverso La Decisione Del G.S. che ha squalificato i calciatori Bisconti Francesco e Rizzo Michele per quattro gare; i calciatori Marocchi Andrea e De Simone Giovanni per cinque gare. ( C.U. n.39 del 10-04-03.) A circa due minuti dalla fine della gara INCISA- SAN DONNINO si scatenava una rissa tra i giocatori di entrambe le formazioni che portava alla espulsione di tre calciatori del San Donnino e due dell’Incisa. Precedentemente altri due giocatori del San Donnino erano stati espulsi. Il G.S. squalificava per quattro gare i calciatori Bisconti Francesco e Rizzo Michele per aver offeso e minacciato l’arbitro dopo essere stati espulsi; Squalificava per cinque gare De Simone Giovanni e Marocchi Andrea per aver colpito due giocatori avversari e per aver rivolto al D.G. frase ingiuriosa ed intimidatoria. Con unico reclamo il C.S. San Donnino,dopo aver espresso rincrescimento per il comportamento dei propri tesserati,sostiene che quanto successo a fine partita debba essere ricondotto ad una zuffa tra calciatori di entrambe le squadre.La reclamante si ritiene,pertanto,alquanto penalizzata,rispetto alla squadra avversaria, per aver subito così tante giornate di squalifica per i propri tesserati. Chiede,pertanto,una riduzione delle squalifiche e di essere ascoltata. In data 9-5-03 compare davanti questa C.D. il Presidente del San Donnino Bisenzio il quale,nel confermare che i fatti si sono svolti così come descritti dal D.G.,ritiene doveroso sottolineare come la partita si sia svolta in un clima particolarmente ostile per la propria squadra,fatto che ha condizionato l’intero incontro. Conferma la richiesta di una riduzione delle squalifiche. L’arbitro nel supplemento di rapporto conferma quanto già descritto nel rapporto gara. Considerati conclamati i fatti addebitati ai calciatori in oggetto e ritenute congrue le sanzioni applicate questa C.D. non può che confermare le decisioni del G.S.. Appare,comunque,doveroso sottolineare il comportamento leale e sportivo tenuto dal Presidente della società reclamante che,pur rappresentando le ragioni di parte,non ha mai nascosto o giustificato oltre misura il comportamento dei propri tesserati. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it