COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 44 del 15/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 228/03-pv.Oggetto: Reclamo della Società C.G.C. Capezzano Pianore, avverso alla squalifica inflitta dal G.S. al giocatore Baldoni Alessio per tre gare effettive (G.U. n. 40 del 17/04/2003).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 44 del 15/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
228/03-pv.Oggetto: Reclamo della Società C.G.C. Capezzano Pianore, avverso alla squalifica inflitta dal G.S. al giocatore Baldoni Alessio per tre gare effettive (G.U. n. 40 del 17/04/2003).
Il G.S. motivava la sanzione applicata al calciatore ancorandola al comportamento offensivo tenuto nel corso della competizione disputatasi in data 13/04/2003 tra la Società reclamante e il Filetto Villafranchese consistito nell’avere, al 31esimo del secondo tempo, prima offeso il D.G. e poi, alla notifica del provvedimento di espulsione, iterato le ingiurie con le espressioni meglio descritte nel referto arbitrale.
Ricorre la società contestando principalmente la valenza offensiva delle frasi considerate di utilizzo comune e lamentando pertanto l’eccessività della pena comminata.
Il referto arbitrale riporta dettagliatamente ed analiticamente le espressioni ingiuriose, le quali, non perdono certo, in ragione del loro utilizzo comune, la loro precisa, univoca, ed incontestabile valenza offensiva,
La sanzione applicata dal G.S. al calciatore risulta quindi, essere corretta ed adeguata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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