COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 44 del 15/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 215/03-cr. Reclamo della U.S Fossone avverso esito gara San Vitale Candia – Fossone del 06.04.2003 valida per il campionato di terza categoria ( risultato 2-1 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 44 del 15/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 215/03-cr. Reclamo della U.S Fossone avverso esito gara San Vitale Candia – Fossone del 06.04.2003 valida per il campionato di terza categoria ( risultato 2-1 ) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo la U.S Fossone , chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato sostenendo la irregolare partecipazione del calciatore PITANTI Massimiliano schierato , a suo dire, dalla soc. San Vitale malgrado non tesserato. Niente ha controdedotto la società adita malgrado ritualmente avvisata. Effettuati i normali accertamenti di rito , il reclamo e’ risultato infondato e merita di essere respinto. Il calciatore Pitanti Massimiliano nato il 17.06.1972 , posto in lista di svincolo dalla soc. San Vitale , in data 25.07.2002 , veniva da questa ritesserato con “aggiornamento posizione” del 20.09.2002. Un mero errore materiale nell’inserimento informatico , trasformava il Pitanti da Massimiliano in Masimiliano facendo sì che da un controllo poco approfondito dei soli tabulati , il calciatore appariva non tesserato. L’errore sopraevidenziato , una volta accertato , veniva prontamente segnalato dall’ Ufficio tesseramenti del C.R.Toscana , alla F.I.G.C con richiesta di unificare la matricola assegnata a Masimiliano con quella gia’ esistente a nome Massimiliano . Concludendo risulta certo che il calciatore che ha partecipato alla gara era regolarmente tesserato per la soc. San Vitale e pertanto la sua posizione in campo del tutto regolare. P.Q.M La C.D respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it