COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 211/03-pv. Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Toscana Sport, avverso alla Squalifica fino al 10/10/2003 inflitta dal G.S. all’allenatore Romano Davide ( C.U. n. 39 del 10/04/2003).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 211/03-pv. Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Toscana Sport, avverso alla Squalifica fino al 10/10/2003 inflitta dal G.S. all’allenatore Romano Davide ( C.U. n. 39 del 10/04/2003). Con rituale e tempestivo gravame la Associazione Sportiva Toscana Sport adiva questa C.D. contestando la decisione del G.S. specificata in epigrafe che veniva così motivata: “Entrava indebitamente sul terreno di gioco e afferrava il D.G. per il braccio strattonandolo ed offendendolo. La Società, a mezzo del vicepresidente assistito dal legale di fiducia, insisteva, all’udienza del 16/05/2003, nelle richieste formulate nell’atto di impugnazione contestando interamente il fatto: l’allenatore non avrebbe infatti avuto la necessità di entrare in considerazione della posizione del D.G. che si trovava, a gioco fermo, sulla linea del fallo laterale ; lo strattonamento sarebbe avvenuto al mero fine di richiamare l’attenzione del D.G. su un atto di violenza commesso da un avversario ai danni di un proprio calciatore ; infine le espressioni offensive sarebbero state rivolte all’indirizzo di un calciatore avversario in risposta ad un plateale gesto offensivo diretto all’intera panchina. La società quindi concludeva per la revoca della sanzione comminata o comunque per una congrua riduzione della stessa. La ricostruzione fornita non appare credibile confliggendo con i precisi addebiti contenuti nel rapporto di gara. In verità, nel supplemento arbitrale il D.G., pur riconfermando la dinamica dei fatti per come riportata nel rapporto di gara, aggiunge che l’allenatore, al termine dell’incontro si sarebbe avvicinato per porgere le proprie scuse. L’atteggiamento di resipiscienza palesato nell’immediatezza del fatto, l’unicità del contesto e l’assenza di qualsiasi intento lesivo nel gesto, elementi che emergono anche da quanto dedotto dal D.G. nel supplemento, depongono per una rivalutazione del fatto che appare ridimensionato rispetto ad un primo giudizio. Appare dunque corretta una proporzionata riduzione della relativa sanzione. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, riduce la sanzione comminata a carico dell’allenatore Romano Davide con la squalifica fino al 10/08/2003 e dispone la restituzione della relativa tassa.
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