COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 223/03-rg. Reclamo dell’A.C. BORGO ALLA COLLINA avverso la decisione del G.S. che ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla società in relazione alla regolarità della gara Sinalunga-Borgo alla Collina del 9-4-03. C.U. n.41 del 24-04-03.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 223/03-rg. Reclamo dell’A.C. BORGO ALLA COLLINA avverso la decisione del G.S. che ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla società in relazione alla regolarità della gara Sinalunga-Borgo alla Collina del 9-4-03. C.U. n.41 del 24-04-03. In riferimento alla gara in oggetto,valevole per il campionato di serie D di calcio a 5 , la A.C.. Borgo alla Collina proponeva reclamo,sostenendo che la gara era stata disputata su un campo di giuoco non regolamentare ,non avendo le porte i requisiti richiesti dalla regola n.1 punto 9 del calcio a 5. Per tale motivo chiedeva la vittoria a tavolino della gara. Il G.S.,sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 40 del 17-04-03,dichiarava il reclamo inammissibile per inosservanza della procedura prevista dall’art. 24 punto 7 lett.B C.G.S. , che prevede la presentazione all’arbitro di una riserva scritta prima della gara.Confermava pertanto il risultato conseguito sul campo. Contro la suddetta decisione propone reclamo la A.C. Borgo alla Collina,sostenendo che soltanto al termine del primo tempo alcuni giocatori si accorgevano che le porte non erano fissate per terra come da regolamento e che immediatamente segnalavano al D.G. la irregolarità ,così come previsto dal citato art 24 comma 7 lett.B. C.G.S. L’arbitro ,verificata la circostanza,che peraltro segnalava anche nel referto di gara,faceva proseguire la gara. Alla luce delle considerazioni svolte la reclamante chiede che venga dichiarata l’ammissibilità del reclamo, con conseguente vittoria a tavolino della gara ,così come previsto dalla regola n.1 punto 9 del regolamento del calcio a cinque. La reclamante chiede inoltre di essere ascoltata. In data 16-05-03 compariva davanti questa Commissione Disciplinare l’Avv. Paoli Cesare,come da delega in atti,il quale sottolineava come la circostanza della irregolarità delle porte emergesse soltanto a gara iniziata e che,quindi,soltanto da quel momento si manifestava la possibilità di formulare una riserva , soltanto verbale al D.G.,così come previsto dal richiamato art.24 comma 7 lett.B C.G.S. Il rappresentante di parte si riportava alle conclusioni formulate con il reclamo,dichiarando altresì la disponibilità della ricorrente alla ripetizione della gara. Dall’esame della documentazione in atti questa C.d..ritiene che le ragioni della reclamante non appaiono prive di fondamento. Il G.S.sancisce l’inammissibilità del reclamo ritenendo,de jure condito,che la mancata presentazione della riserva scritta prima dell’inizio della gara rappresenti causa ostativa all’esame del merito del reclamo medesimo.In realtà la predetta norma contiene anche l’ipotesi della riserva verbale nel caso di irregolarità intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali.Nel caso in esame risulta agli atti che alla fine del primo tempo i giocatori della società reclamante si accorgevano che le porte non erano fissate al suolo come da regolamento. Lo stesso D.G. dichiara nel referto gara che le porte effettivamente non erano fissate al suolo in quanto portatili.Aggiunge anche che le medesime davano una impressione di stabilità anche dopo essere state colpite da violente pallonate. Ad avviso di questa C.D. la riserva verbale formulata alla fine del primo tempo dal capitano della A.C. Borgo alla Collina, soddisfa la condizione di procedibilità prevista dalla seconda parte dell’art.24 comma 7 lett.B C.G.S. e consente di ritenere ammissibile il reclamo.Del resto la reclamante si trovava nella oggettiva impossibilità di presentare una riserva scritta ,non avendo il D.G. rilevato alcuna irregolarità ad inizio gara. Peraltro l’irregolarità denunciata era tale da non risultare immediatamente ictu oculi visibile.Pertanto la circostanza che l’irregolarità denunciata potesse essere obbiettivamente appurata soltanto in corso di gara, consente di qualificare la medesima come intervenuta durante la gara,soddisfacendo in tal modo la condizione prevista nella seconda parte del citato art. 24 punto 7 del C.G.S. Alla luce delle considerazioni sopra svolte questa C.D. ritiene insussistente la inammissibilità dichiarata dal G.S.,annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’Organo di primo grado,così come previsto dall’art.32 comma 5 C.G.S. P.Q.M. La C.D ritenendo insussistente la dichiarata inammissibilità del reclamo , annulla la decisone impugnata ed in ottemperanza al disposto di cui all’art 32 comma 5 rinvia gli atti per l’esame di merito al giudice di primo grado Ordina la restituzione della tassa versata.
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