COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 47 del 29/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA197/03-pv. Oggetto: Reclamo della C.S. 2000 F.C. Calenzano avverso alla squalifica del calciatore Bertocci Mirko fino al 26/11/2003 ed avverso alla squalifica del calciatore Metti Sandro fino al 26/09/2003 (C.U. n. 34 del 26/03/2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 47 del 29/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA197/03-pv. Oggetto: Reclamo della C.S. 2000 F.C. Calenzano avverso alla squalifica del calciatore Bertocci Mirko fino al 26/11/2003 ed avverso alla squalifica del calciatore Metti Sandro fino al 26/09/2003 (C.U. n. 34 del 26/03/2003) Il G.S. motivava così le sanzioni irrogate ai calciatori della società ricorrente durante l’incontro disputatosi, in data 22/03/2003 tra la Società Virtus Coreana e la ricorrente:per Bertocci Mirko “per aver colpito il D.G. alla coscia con due ginocchiate senza procurargli dolore”;per Metti Sandro “Per aver spinto a mani aperte il D.G. al petto senza procurargli dolore (capitano)”.Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo nell’interesse dei propri giocatori:quanto al Bertocci sostenendo che costui avrebbe colpito il D.G. una sola volta ed in maniera del tutto non intenzionale essendo costretto al movimento incriminato per la pressione fisica esercitata dalla calca dei compagni di squadra che avevano accerchiato l’arbitro;quanto al Metti eccependo l’esistenza di un minimo “contatto” con il D.G. esclusivamente dovuto al tentativo di richiamare la sua attenzione avvalorando peraltro la ricostruzione mediante la verifica dell’inesistenza di una qualsiasi frase offensiva o minacciosa rivolta verso la terna arbitrale;tali doglianze venivano finalizzate nella richiesta di una congrua riduzione delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo.Il reclamo merita accoglimento per quanto concerne la posizione di entrambi i giocatori.Il D.G. chiamato a chiarimenti, pur confermando quanto descritto nel referto arbitrale aveva modo di definire “lievissimi” entrambi i colpi ricevuti dal Bertocci che venivano recepiti dallo stesso D.G. come meri atteggiamenti intimidatori.Aggiungeva inoltre che la pressione esercitata dal Metti, non provocava allo stesso alcun dolore.La dinamica riportata dal D.G. nel supplemento, non contrastando con quanto dedotto dalla reclamante se non sull’esistenza dei due contatti con il calciatore Bertocci, sembra ricondurre entrambi gli atteggiamenti, comunque illeciti e certamente sanzionabili, ad una semplice condotta intimidatrice fugando ogni dubbio sulla sussistenza di un qualsiasi atto che potesse avere l’attribuzione di “gesto violento”.Pertanto la sanzione inflitta dal G.S. deve essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo e riduce la squalifica inflitta al calciatore Bertocci Mirko fino al 26/07/2003 anziché fino al 26/11/03 e la squalifica inflitta al calciatore Metti Sandro fino al 26/06/2003 anziché fino al 26/09/03. Dispone la restituzione della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it