COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 47 del 29/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE AMATORIALE 217/03-gl. Gara Black Magic II – Baribal Pub (3-7) del 8/4/03. Campionato Amatoriale Calcio a 5 Play Off Gir.I.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 47 del 29/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE AMATORIALE 217/03-gl. Gara Black Magic II – Baribal Pub (3-7) del 8/4/03. Campionato Amatoriale Calcio a 5 Play Off Gir.I. Squalifica fino a tutto il 31/07/03 del calciatore Lunardi Francesco il quale “dopo una decisione tecnica del D.G., lo offendeva e minacciava gravemente. Di poi tentava di colpirlo con una gomitata, ma veniva prontamente fermato dai compagni di squadra. Uscendo dal terreno di gioco, continuava nelle offese e minacce. Alla fine del I tempo rientrava sul terreno di gioco, colpendo con 5 calci un giocatore avversario e minacciava gravemente il D.G. A fine gara offendeva e minacciava nuovamente l’arbitro e , quando quast’ultimo prendeva la strada di casa con la propria auto, lo seguiva per circa 5 Km.” Il reclamo avverso la squalifica veniva presentato direttamente dal Lunardi il quale all’udienza del 23/05/03 veniva udito dal Collegio. Il reclamante ribadiva il contenuto del ricorso ridimensionando i fatti così come riportati dall’arbitro, chiedendo una sanzione più mite. Il D.G., nel supplemento di rapporto ribadisce quanto dichiarato nel primo atto ufficiale. La C.D. respinge il reclamo. I fatti imputati al Lunardi appaiono di notevole gravità e la sua versione degli stessi non appare convincente in quanto lo stesso riduce tutta la situazione ad un comportamento “ acceso “ sorvolando sulle altre imputazioni che gli sono state ascritte. Ad ogni buon conto, giova ricordare che la versione fornita dall’arbitro costituisce prova privilegiata nell’Ordinamento calcistico, pertanto in assenza di oggettive confutazioni, tale versione deve essere preferita. P.Q.M La C.D. respinge il reclamo disponendo l’incameramento della relativa tassa.
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