COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 49 del 10/6/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 243/03-c.r. Reclamo della A.s.Atletico Reggello avverso l’esito della gara : Atletico Reggello – Sporting Barberino del 4 giugno 2003 ( risultato 12 a 7 ) valida quale gara di ritorno dei play-off della serie D girone C.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 49 del 10/6/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 243/03-c.r. Reclamo della A.s.Atletico Reggello avverso l’esito della gara : Atletico Reggello – Sporting Barberino del 4 giugno 2003 ( risultato 12 a 7 ) valida quale gara di ritorno dei play-off della serie D girone C. Con tempestivo e, formalmente, corretto reclamo la A.S. Reggello chiede vedersi assegnare vinto l’incontro indicato in epigrafe ( peraltro già vinto sul campo con il punteggio di 12 a 7 ) determinandosi il punteggio nel 7 a 0 . In subordine chiede che venga ripetuta la gara . Sostiene la reclamante che all’incontro abbia partecipato il calciatore FERRAZZANO Pasquale che non risulta tesserato per la società Sporting Barberino bensì per la società A.C.Barberino di Mugello . Fa ancora rilevare come anche nella gara di andata la soc .Sporting Barberino abbia schierato lo stesso calciatore, con comportamento deliberatamente antisportivo, giustificando in tal modo la richiesta posta al collegio di vedersi assegnata la vittoria con un punteggio che le consenta di superare nell’attuale fase dei play – off la squadra avversaria rea del censurabile comportamento . Accertata la sussistenza del fatto occorre preliminarmente precisare come l’organo di giustizia sportiva nell’emettere le decisioni deve agire nell’ambito delle disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva pur comprendendo, come nel caso di specie, le motivazioni “ umane “ poste a base del reclamo. Il caso prospettato con il reclamo è regolamentato in modo esaustivo dal disposto dell’art 12 ( ex 7 ) il quale stabilisce che ove si siano verificati, nel corso di una gara fatti, non valutabili con criteri tecnici, che abbiano avuto influenza sulla regolarità della gara spetta agli organi di G.S. assumere uno dei provvedimenti che vengono, in detto articolo, elencati . Non v’è dubbio che nel caso in esame l’utilizzo di un calciatore non tesserato possa aver impedito il regolare svolgimento della gara così come è altrettanto vero che deve essere inflitta alla societa’ colpevole della irregolarita’ la punizione della perdita della stessa considerando il risultato acquisito sul campo dalla soc. reclamante , stante il disposto del c.1 del richiamato art. 12 il quale prevede che la sconfitta a tavolino venga decretata con il punteggio dello 0 a 2 “o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più favorevole “.risultando indubbio nella fattispecie che il risultato acquisito sul campo sia più favorevole di quello previsto dalla norma richiamata. E ‘ a tal proposito da richiamare l’attenzione sul fatto che non possa essere accolta la richiesta di vedersi assegnare la vittoria a tavolino per 7 a 0 avendo tale punteggio valore esclusivamente strumentale alla gara in esame e non potendo esso variare a seconda delle esigenze della società reclamante . Né d’altra parte può accedersi alla richiesta di ripetizione della gara in quanto verrebbe di fatto concessa una ulteriore chance allo Sporting Barberino che la ha invece perduta sul campo . P . Q . M . La C.D. delibera non potersi accogliere il reclamo : Ritiene invece, decidendo in primo grado di giudizio, dovere infliggere alla Società Sporting Barberino le sanzioni consuetudinariamente inflitte in casi analoghi e decide di conseguenza comminare le seguenti sanzioni : al calciatore Ferrazzano Pasquale la squalifica per quattro giornate, da scontarsi nel campionato di appartenenza della squadra per la quale risulta tesserato ; la inibizione fino al 31.12.2003 al tesserato Lecci Filippo quale accompagnatore ufficiale ; l’ammenda di € 104.00 alla società . Rilevato il comportamento tenuto dalla società Sporting Barberino nel corso delle gare di play – off ritiene dover trasmettere gli atti al Presidente del C.R.T per gli eventuali provvedimenti che ritenga di adottare . Dispone l’acquisizione della tassa di reclamo .
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