COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/6/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 241/03-pv.Oggetto: Reclamo del G.S. Olmo avverso alla squalifica del calciatore Polvere Filippo fino al 20/08/2004 (C.U. n. 45 del 22/05/2003)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/6/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
241/03-pv.Oggetto: Reclamo del G.S. Olmo avverso alla squalifica del calciatore Polvere Filippo fino al 20/08/2004 (C.U. n. 45 del 22/05/2003)
Il presente reclamo prende le mosse da una precedente pronuncia di questa C.D. (C.U. n. 44 del 15/05/2003) che, accogliendo le tesi difensive, in parziale riforma della decisione del G.S. che aveva comminato all’allenatore Cini Fabio la squalifica fino al 27/08/2004 con riferimento agli avvenimenti accaduti durante la partita disputatasi in data 23/03/2003 contro la Polisportiva Pozzo, aveva sensibilmente ridotto la sanzione indicata.L’estesa motivazione, che qui si intende interamente richiamata, chiariva che la riduzione era conseguenza del venir meno del più grave tra gli addebiti contestati al calciatore consistente nell’avere tentato di colpire il D.G. con un calcio raggiungendolo di striscio ad una caviglia. L’arbitro infatti, nel supplemento, ridimensionava sensibilmente le dichiarazioni contenute nel rapporto di gara attestando peraltro di non aver visto direttamente il Cini colpirlo e ritenendo pertanto possibili e veritiere le eccezioni della società reclamante che indicava il giocatore Polvere Filippo come autore dell’atto.La C.D. decideva quindi, ritenendo comunque la sussistenza di atteggiamenti minacciosi, aggravati dalla qualifica di allenatore, di ridurre la squalifica a carico del Cini fino al 27/08/2003 e di trasmettere gli atti al G.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza a carico del giocatore Polvere Filippo.Nel comunicato n. 45 del 22/05/2003 il G.S. provvedeva a formalizzare la sanzione con la squalifica del calciatore Polvere Filippo fino al 22/08/2004.Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo nell’interesse dei proprio giocatore chiedendo di essere sentita.All’udienza 13/06/2003 la Società G.S. Olmo, in persona del proprio delegato Manuele Roghi, insisteva nelle argomentazioni difensive contenute nel reclamo che possono così sintetizzarsi:il G.S. avrebbe infatti provveduto ad imputare l’originaria sanzione del Cini al Polvere non rilevando che la stessa era stata comminata in ordine alla presenza di ulteriori addebiti (per i quali il Cini veniva squalificato per cinque mesi) assolutamente non contestati al Polvere;non sarebbe stata tenuto in considerazione la fattiva condotta di resipiscenza dimostrata dal calciatore Polvere che produceva una dichiarazione sottoscritta con la quale si assumeva l’intera responsabilità del fatto;parimenti non sarebbero stati considerati i differenti ruoli ricoperti dal Cini (allenatore) e dal Polvere (giocatore) ai fini di un’adeguata gradazione della squalifica;infine il supplemento arbitrale provvedeva a ridimensionare il gesto che non appariva più dotato della valenza offensiva contestata nell’originario rapporto arbitrale;concludeva quindi la Società chiedendo una consistente riduzione della sanzione comminata.Il reclamo merita accoglimento.La C.D., pur rilevando che il rapporto arbitrale, il supplemento e le dichiarazioni rese confortano senza alcun ombra di dubbio sia la sussistenza dell’episodio contestato che la sua attribuibilità al giocatore Polvere, deve constatare l’indubbia correttezza delle eccezioni della società reclamante in punto di congruità della sanzione che avrebbe necessariamente dovuto tenere in adeguata considerazione la pluralità di condotte antisportive originariamente attribuite al Cini (anche con riferimento al suo ruolo di allenatore), la diminuita lesività del gesto e il successivo “ravvedimento operoso” del calciatore Polvere.Appare dunque corretto che la sanzione inflitta dal G.S. debba essere parimenti ridimensionata.
P.Q.M.
La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo e riduce la squalifica inflitta al calciatore Polvere Filippo fino al 22/11/2003 anziché fino al 20/08/2004.
Dispone la restituzione della relativa tassa.
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